Riforma esame avvocato: ecco come potrebbe cambiare Al varo della Commissione Giustizia il disegno di legge di riforma dell’esame di avvocato

 

Condividi

riforma-esame-avvocato-2020-si-fara

3 min di lettura

Riforma esame avvocato: ecco come potrebbe cambiare. In questi giorni si sta studiando una possibile riforma per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Il disegno di legge recante “Modifiche alla legge  31 dicembre 2012, n. 347, in materia di accesso alla professione forense, e all’esercizio della professione” è stato infatti presentato alla Commissione Giustizia con una scheda di accompagnamento che, oltre a illustrarne i punti principali, evidenzia come nel nostro Paese l’esame di avvocato sia regolato ancora da un Regio Decreto del 1932. Ciò, a detta dei relatori, mette in luce la differenza tra l’Italia e gli altri Paesi UE in cui l’accesso alla professione forense segue regole più rapide e oggettive.

Per approfondire: leggi anche Esame avvocato 2020: gli scenari possibili

Riforma esame avvocato: assetto attuale e prospettive

La procedura attualmente in vigore prevede lo svolgimento di una sessione di esame annuale, con tre prove scritte e una prova orale. Una tale procedura porrebbe i giovani aspiranti avvocati italiani “in ritardo” rispetto ai colleghi europei. A ciò si aggiungere anche la scarsa fiducia sulla riforma proposta con la L. 247/2012, con la quale si voleva attualizzare l’esame ma che è stata oggetto di continui rinvii di cui l’ultimo al 2022.

Con una passata riforma allo stallo, dunque, in molti sottolineano la necessità di un intervento legislativo più drastico: se ne sintetizzano qui di seguito i punti principali.

Tirocinio di 18 mesi

I candidati verrebbero ammessi a sostenere l’esame al termine di un tirocinio di18 mesi che deve essere svolto in forma continuativa e può essere iniziato anche durante l’ultimo anno di iscrizione alla facoltà di giurisprudenza, purché si sia in regola con gli esami. L’interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, invece comporterebbe la cancellazione dal registro dei praticanti.

L’esame

La riforma prevede soltanto una prova scritta senza alcun orale. Sarebbero previste due sessioni l’anno. Oggetto di valutazione dovrebbero essere:

  • le conoscenze di base nelle seguenti materie: ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea;
  • le capacità del candidato nell’applicare le conoscenze acquisite durante la pratica forense e nel risolvere questioni di deontologia professionale.

La prova consisterebbe in un test con domande estratte nell’ambito di cinquemila quesiti a risposta multipla, con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. La prova d’esame si svolgerebbe in un’unica giornata e consiste nella soluzione di novanta quesiti a risposta multipla, entro 180 minuti, estratti da questo archivio di cinquemila domande. Le prove scritte si svolgerebbero contemporaneamente nelle diverse sedi.

La valutazione

La valutazione della prova scritta determinerebbe l’attribuzione di un punteggio di “+ 1” per ogni risposta esatta, di “0” per ogni risposta non data e di “- 0,25” per ogni risposta errata. La correzione avverrebbe in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La prova si intenderebbe superata se il candidato consegue almeno 70 punti.

 

    Ricevi tutti gli aggiornamenti sulle pubblicazioni d'interesse

    Se hai suggerimenti, commenti o correzioni da segnalare, scrivi a blog.simoneconcorsi@simone.it