Come diventare consulente finanziario Chi è e cosa fa il consulente finanziario

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L’attività di un consulente finanziario (in precedenza promotore finanziario) non si limita a quella, che potremmo definire istituzionale, di ricevere e trasmettere le istruzioni o gli ordini dei clienti o, ancora, di promuovere e collocare prodotti finanziari, nonché contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento. Il consulente finanziario è, infatti, tenuto ad assistere il proprio cliente in ogni fase del rapporto,  verificando, ad esempio, la sua propensione al rischio e monitorando con lui, una volta sottoscritto il contratto, le performance dell’impiego effettuato e le possibilità di conseguire gli obiettivi prestabiliti.

Esistono due tipologie di consulenti finanziari: il Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e il Consulente finanziario autonomo.

 

Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 

È la figura di cui i soggetti abilitati (ad es. intermediari finanziari, SIM, SGR e banche) devono avvalersi per svolgere attività di offerta fuori sede nei confronti del pubblico, sulla base di un incarico che può assumere le forme del contratto di lavoro subordinato, del rapporto di agenzia o del mandato. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, agisce in qualità di “agente collegato” (tied agent), per conto e sotto la responsabilità di un’unica impresa di investimento, promuovendo e collocando i servizi e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, ricevendo e trasmettendo le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servici di investimento o prodotti finanziari, promuovendo e collocando prodotti finanziando, prestando il servizio di consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.

I soggetti abilitati hanno il dovere di garantire che i consulenti comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste e per conto di quale società operano. La specifica professionalità e integrità richiesta ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è oggetto di costante monitoraggio da parte dei soggetti abilitati, che devono dotarsi di procedure e assetti organizzativi interni idonei per controllare il rispetto da parte dei consulenti degli specifici obblighi previsti in capo a tali soggetti nel corso dell’attività di offerta fuori sede. I soggetti abilitati sono responsabili in solido per i danni arrecati a terzi nello svolgimento da parte dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dei compiti loro affidati.

Solo i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472 concernenti l’onorabilità e la professionalità accertati dall’OCF (Organismo Consulenti Finanziari) sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero verificata sulla base di prove valutative, possono iscriversi alla sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Per conseguire l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulente abilitato all’offerta fuori sede è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività: non essere stati condannati a pene detentive per la trasgressione di leggi economico-finanziarie o versare in una situazione che comporti l’incompatibilità con l’esercizio dell’attività. 
  • Requisiti professionali: è necessario aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale (ovvero quadriennale con anno integrativo), nonché aver superato la prova valutativa indetta dall’Organismo. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo previsti dall’art. 4 del citato d.M.E.F. n. 472/98. 

I requisiti necessari per iscriversi nell’apposito albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri, che tengono conto della pregressa esperienza professionale (documentabile), o sulla base della citata prova valutativa. 

La prova valutativa unica per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari relative alle persone fisiche è indetta dall’OCF annualmente; si svolge in diverse sessioni ed appelli che si tegono mensilmente (eccetto che nei mesi di gennaio e di agosto), nonché in diverse sedi Roma, Milano, Venezia e Palermo). Essa consiste in un esame teorico-pratico in forma di quiz con 60 quesiti a risposta multipla (una corretta e tre distrattori) di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto. Il punteggio minimo per superare la prova, il cui esito è comunicato al termine della sessione d’esame, è di 80 su una votazione massima di 100.

I test di esame sono somministrati ai candidati tramite l’estrazione casuale da un database quesiti e ogni prova ha lo stesso livello di difficoltà per ciascun candidato.

 

Consulente finanziario autonomo

Il consulente finanziario autonomo può svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti in proprio e/o come collaboratore di una o più società di consulenza finanziaria.

I consulenti finanziari autonomi svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti senza entrare direttamente in contatto con i loro risparmi e lasciando agli stessi il compito di dare istruzioni ai soggetti abilitati per l’esecuzione far delle operazioni raccomandate.

Al fine di soddisfare gli obiettivi di investimento dei propri clienti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato e sufficientemente diversificati per tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti.

Il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria sono comunemente detti fee-only, poiché remunerati a parcella solo dal proprio cliente. Non possono pertanto percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente.

Le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.

Per conseguire l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari – sezione  consulenti finanziari autonomi è necessario essere in possesso di appositi requisiti di:

  • onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività; 
  • professionalità;
  • indipendenza;
  • patrimoniali;
  • organizzativi.

Per quanto attiene, invece, alla prova valutativa, è la stessa prevista per i CF abilitati all’offerta fuori sede (prova valutativa unica).