Laurea abilitante in psicologia, cosa cambia dal 2023 Tutte le novità a seguito del decreto legge pubblicato dal MUR

 

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Laurea abilitante in psicologia, cosa cambia dal 2023 col nuovo decreto legge. È stato da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del MUR sull’abilitazione per la laurea in psicologia nel periodo transitorio. Ecco quindi una breve guida su cosa cambia a livello normativo per le classi di laurea in psicologia all’università e come si svolgeranno le abilitazioni alla professione di psicologo, un passaggio spesso fondamentale se si vuole partecipare ai tantissimi concorsi pubblici dedicati a questa figura di cui c’è sempre più richiesta nel settore pubblico e in quello privato. Un esempio? Ecco un concorso per 104 funzionari giuridico-pedagogici al Ministero della Giustizia di cui abbiamo parlato qualche settimana fa e a cui potevano partecipare i laureati in psicologia.

Come si ottiene la laurea abilitante

È passato un anno da quando in Italia, con la legge del 9 novembre 2021, si è dato il via libera alle lauree abilitanti ovvero percorsi di studio all’interno dei quali vengono soddisfatti i requisiti necessari per essere abilitati alla professione corrispondente. Nel corso del 2022, i decreti attuativi varati hanno via via posto in essere i percorsi abilitanti nelle diverse classi di laurea con l’obiettivo di abbandonare il rito dell’Esame di Stato abilitante per far posto a percorsi formativi e tirocini da sostenere durante i cinque anni di università. Tra questi, il Decreto n. 654 del 5 luglio 2022 ha disciplinato il tirocinio ed esame finale per la laurea abilitante alla professione di psicologo, con le seguenti novità introdotte:

  • Le attività di tirocinio sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 crediti, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di queste attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • Ad ognuno dei 20 crediti formativi universitari riservati al tirocinio corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

L’anno accademico 2023-2024

Prima di entrare a pieno regime nella nuova struttura del corso di laurea ci sarà un anno accademico di transizione, il 2023/24, periodo nel quale gli atenei dovranno adeguarsi alle linee guida dettate dal MUR. Tutti coloro che si iscriveranno ai corsi di laurea secondo l’ordinamento didattico precedente non abilitante potranno optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante, secondo lo specifico regolamento dell’Ateneo. Il periodo transitivo prevede che tutti coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai precedenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo il superamento di:

  • un tirocinio pratico valutativo, che consiste in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari presso qualificati Enti esterni convenzionati con le università, di durata complessiva pari a 750 ore;
  • una prova pratica valutativa unica, che si svolge con esame orale. Verterà sull’attività svolta e sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

E per chi è già iscritto o laureato?

In questa fase di transizione, il Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute con gli ultimi quattro Decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022, ha reso note le modalità semplificate per svolgere l’esame di Stato per coloro che hanno, a oggi, conseguito il diploma di laurea o che lo conseguiranno seguendo il percorso formativo precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

In tutti i casi le sessioni di esami per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 saranno indetti dal Ministero dell’Università e organizzati dagli Atenei sede di facoltà.

 

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