La ricusazione del giudice pillole di diritto processuale penale

 

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La ricusazione del giudice

2 min di lettura

Che cosa si intende con l’espressione “ricusazione del giudice”? E quando e da chi il giudice può essere ricusato? Questo istituto è posto a garanzia dell’imparzialità del giudice, baluardo di un processo all’insegna del principio di legalità.

L’istituto

La ricusazione del giudice, come l’astensione, è un istituto che mira ad eliminare qualsiasi sospetto sull’imparzialità e terzietà del giudice e si risolve nella sostituzione del giudice ricusato e nella possibile dichiarazione di inefficacia degli atti da lui compiuti (articolo 42 cpp). In ogni caso, la ricusazione determina la preclusione temporanea imposta al giudice di pronunciare sentenza finché non si decida sulla richiesta di ricusazione. La Cassazione ha però precisato che la violazione di tale divieto comporta la nullità della sentenza solo se la ricusazione sia successivamente accolta.

Motivi di ricusazione

I motivi di ricusazione sono tassativi e sono:

  • Casi di incompatibilità determinati da atti compiuti in fasi diverse dello stesso procedimento o dai legami familiari tra giudici
  • La presenza di un interesse proprio
  • Rapporti debitori o creditori con le parti
  • Talune qualità personali che legano il giudice alle parti
  • Un’anticipazione di giudizio
  • Un inimicizia grave con le parti
  • Taluni legami familiari con le parti o soggetti processuali o con il p.m. (articolo 36 cpp)

Differenze

Mentre l’astensione è obbligatoria per il giudice, la ricusazione ha sempre natura discrezionale, poiché è rimessa alle parti la valutazione sull’ imparzialità e terzietà del giudice. In caso di ricusazione inammissibile o rigettata, può essere erogata una sanzione pecuniaria a carico della parte privata (e non del pm essendo questa un’istituzione non assoggettabile a sanzioni pecuniarie personali), a titolo punitivo, per aver proiettato dubbi inconsistenti sull’obiettività di un giudice. 

La ricusazione, essendo incentrata sull’imparzialità, non può riguardare il p.m., essendo costui “parte” e, quindi, non dotato di terzietà.

Gli effetti della dichiarazione di ricusazione sono gli stessi conseguenti all’astensione (art. 42 cpp).

 

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