Il compenso dell’avvocato Cass. Civ. n. 33193/2022

 

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Il compenso dell'avvocato

2 min di lettura

Il compenso dell’avvocato è legato alla necessità di sottoporre al cliente un preventivo scritto? A questa domanda ha risposto di recente la Corte di Cassazione con sentenza 10.11.2022 n. 33193.

La forma scritta

La Corte di Cassazione ha affermato che il compenso dell’avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall’effettivo svolgimento della prestazione professionale. Dunque, all’avvocato per esigere il compenso dovuto per l’attività prestata basterà provare  il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso. Non sarà, invece, necessario dover anche provare la pattuizione di un corrispettivo.

Tale conclusione si fonda sul fatto che mentre a procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d’opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.

La legge professionale

Il compenso dell’avvocato trova la sua disciplina nell’art. 13 comma 6, della L.n.247/012 , in particolare:

  • Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (art. 13, comma 5);
  • I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge (art. 13, comma 6).

Va però ricordato che l’art.1, comma 141, sub6, lettera d), della l. 4.8.2017 n.124, ha modificato l’art.13, comma 5, della l. n.247/2012 rendendo per l’avvocato obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione.

In caso di inadempimento dell’obbligo di redigere il preventivo da parte dell’avvocato, il compenso è comunque dovuto, ma è determinato  in base ai parametri ministeriali. 

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