Dovere di competenza dell’avvocato Art. 14 Codice deontologico

 

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dovere di competenza

2 min di lettura

Tra i presupposti essenziali dell’attività legale rientrano la diligenza ed il dovere di competenza dell’avvocato. La diligenza assicura la qualità della prestazione. Il dovere di competenza, invece, impone all’avvocato di non accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente (art. 14 cod. deontologico). Tale disciplina è volta ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali.

Che cos’è il dovere di competenza

Il dovere di competenza dell’avvocato si manifesta in primis con la responsabile accettazione di un incarico professionale, che deve presupporre una adeguata competenza a svolgerlo da parte dell’avvocato (art. 26, co. 1, cod. deontologico.).

L’avvocato viola il dovere di competenza quando:

  • compie attività difensive inidonee;
  •  svolge in maniera negligente il mandato;
  • da false informazioni al cliente sullo stato della causa;
  • omette di fatturare i compensi ricevuti;
  • richiede compensi eccessivi.

In questi casi, l’avvocato viola sia il dovere di competenza, che il dovere di diligenza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto (Cnf 67/2004).

Doveri dell’avvocato

L’avvocato deve anche comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta (art. 24, co. 4, cod. deontologico). Inoltre, va comunicata la necessità di integrare l’assistenza con un altro collega in caso di incarichi che comportino competenze diverse dalle proprie.
Per garantire un’adeguata competenza ai propri clienti l’avvocato deve aggiornare costantemente la propria preparazione professionale. L’avvocato deve conservare e accrescere le proprie conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Limiti

Il dovere di competenza non può valere, però, per sindacare l’intera l’attività prestata dall’avvocato e le relative scelte tecniche, ma solo gli aspetti più rilevanti, ovvero le condotte professionali platealmente divergenti da quelle esigibili in concreto che facciano ritenere l’assoluta incompetenza dell’avvocato, intesa come mancanza in concreto di capacità professionale (Cnf 54/2016).

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