Tirocinio e MIUR: come funziona il riconoscimento dei tirocini professionali all’estero

 

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Tirocinio: come funziona il riconoscimento dei tirocini professionali all’estero. Sono sempre di più le Università che stringono convenzioni con enti ed altri Atenei per permettere lo svolgimento di tirocini professionali ai propri studenti. Inoltre, secondo le ultime statistiche riportate da Alma Laurea, il numero dei tirocini professionali effettuati all’estero (ossia in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un paese terzo) sono in continua crescita. Il MIUR Come funziona il riconoscimento dei tirocini all’estero?

 

Le linee guida del MIUR

Rese disponibili, a fine 2019, delle interessanti linee guida dal Ministero dell’istruzione, “Linee Guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”. I tirocini, per essere oggetto di riconoscimento, devono essere svolti nell’ambito di accordi stipulati tra gli Atenei italiani e le istituzioni, le università o gli enti accreditati o riconosciuti sul territorio straniero, nonché eventuali ordini professionali esteri per le professioni che ne prevedano l’esistenza.

Per ottenere il riconoscimento dei tirocini, è necessario:

  • che sia svolto per una durata non superiore a sei mesi;
  • esclusivamente in presenza.

Inoltre, affinché il percorso formativo sia idoneo al conseguimento della laurea, si richiede la stipula di convenzioni quadro tra il MIUR e i diversi ordini professionali in cui sono stabiliti i requisiti minimi in ore o Crediti formativi Universitari (CFU).

Scarica le linee guida del MIUR sui tirocini all’estero

 

I doveri del tirocinante

Secondo l’art. 3 delle linee guida, il tirocinante è tenuto a:

  • svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze dell’attività istituzionale;
  • rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

I compiti del tutor

L’art. 4, invece, riguarda i compiti del supervisore che dovrà:

  • definire tutti gli aspetti operativi, come l’orario di svolgimento del tirocinio e le sue modalità organizzative, valutando l’apprendimento, l’impegno e la professionalità del tirocinante;
  • sostenere il tirocinante, nel suo percorso di sviluppo professionale e personale, mantenendo con il tirocinante un contatto diretto e personale;
  • collaborare col responsabile dell’organismo ospitante ai fini dell’organizzazione dei tirocini e nella progettazione e conduzione dei laboratori professionali;
  • rendere edotto il tirocinante sulle regole che disciplinano l’organizzazione interna dell’organismo ospitante (quali, ad esempio, orari e controllo presenza, accesso ai locali e utilizzo delle strumentazioni
    necessarie) e sulle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • promuovere l’acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori o professionisti del settore;
  • garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
  • predisporre, tenere ed aggiornare idonea documentazione attestante i dati relativi allo svolgimento del tirocinio

 

Tirocini extra-UE: quando scatta il riconoscimento

I tirocini professionali possono essere svolti anche al di fuori dell’Unione europea e, anche in questo caso, è necessario che l’intero periodo teorico-pratico sia svolto interamente in presenza, saranno riconosciuti e potranno validamente integrare la durata del tirocinio seguito in Italia se svolti in conformità alle linee guida del MIUR. In particolare, il riconoscimento di un tirocinio professionale integrato o completato in un Stato estero può avvenire solo esclusivamente previa analisi e positiva valutazione, da parte delle autorità competenti, del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dell’avvenuto espletamento delle mansioni affidate, previamente stabilite in accordo con il supervisore del tirocinante nello Stato ospitante.

 

 

 

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