Ripetizione dell’indebito e decorrenza degli interessi Intervento delle Sezioni Unite

 

Condividi

1 min di lettura

L’articolo 2033 del codice civile stabilisce che  chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Questi ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Cosa si intende per domanda? 

L’espressione “domanda” non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali, che solitamente precedono il giudizio, aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., dovendosi considerare l’accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso ex art. 1148 c.c.

L’orientamento è stato espresso dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 15895 del 13/06/2019) in una fattispecie in cui veniva chiesta la nullità delle clausole di determinazione del tasso d’interesse in base agli usi praticati e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente versate dal cliente in due conti correnti di corrispondenza, aperti presso un Istituto di credito.

Dalla pronuncia deriva che, in base ai principi generali, l’obbligo di corresponsione degli interessi da parte dell’accipiens in buona fede, quale debitore dell’indebito percepito, può decorrere da data antecedente a quella dell’instaurazione del giudizio.

 

    Ricevi tutti gli aggiornamenti sulle pubblicazioni d'interesse

    Se hai suggerimenti, commenti o correzioni da segnalare, scrivi a blog.simoneconcorsi@simone.it