L’art. 32 del Codice deontologico disciplina la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato. Quest’ultimo, infatti, ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
Dovere di comunicazione
In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
Pertanto, non viola alcun precetto deontologico il professionista che, avendo rinunciato al mandato il giorno prima dell’udienza, non sia presente nel corso di quest’ultima per assistere l’imputato cui venga nominato in quella sede un difensore d’ufficio, non derivando alcun pregiudizio né al processo né all’imputato (Cnf 250/2009).
Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
Irreperibilità della parte assistita
In caso di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico, all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo posta elettronica certificata. Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Sanzione disciplinare
La violazione dei doveri di cui sopra comporta la sanzione disciplinare della censura.
Restituzione dei documenti
L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48,
terzo comma, del presente codice.
- L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
- L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
- La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta
- l’applicazione della censura.
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