Da domani iniziano le prove scritte dell’esame di avvocato. Una breve guida per tutti i candidati e… in bocca al lupo.
L’identificazione dei candidati
I candidati devono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un’autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un notaio o autenticata dall’autorità comunale e legalizzata dall’autorità prefettizia.
Il DPR n. 445/2000 stabilisce all’art. 35, comma 2, l’equipollenza dei documenti di riconoscimento con la carta d’identità. “Sono equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.
Riguardo alla patente di guida, nessun dubbio che la vecchia patente sia da considerare documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000 perché viene rilasciata da un’amministrazione dello Stato, vale a dire dalla Prefettura quale amministrazione statale, mentre la nuova patente (D.M. 07/10/1999) potrebbe essere oggetto di contestazione in quanto rilasciata dalla Motorizzazione Civile che si ritiene non riconducibile alla nozione di amministrazione dello Stato.
Cosa non si può fare durante le prove scritte
I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato.
I candidati non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.
Il divieto riguarda anche le comunicazioni a distanza con cellulari o smartphone (v. art. 46, l. 247/2012); a tal fine è il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l’organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico – direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi (d.m. 48/2016)
I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie; possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato e la disposizione riguarda anche testi o scritti informatici (v. art. 46 l. 247/2012)
I candidati non possono copiare; la Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova.
Il comportamento dei candidati contrario alla regolarità della prova, come emerge dall’intera normativa in materia, non consiste solo nella copiatura del tema altrui, bensì anche nella tolleranza che altri copi dal proprio elaborato (Consiglio Stato 10-10-1994, n. 785).
È irrilevante che sia stata copiata la parte fondamentale del tema o altra parte di questo, di carattere meramente introduttivo (Consiglio Stato 20-6-1972, n. 537)
È escluso dall’esame colui che contravvenga alle disposizioni dettate per assicurare la regolarità dell’esame, in particolare devono essere esclusi dall’esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati dalla legge; sono esclusi anche i candidati che conferiscono tra loro e che comunicano con l’esterno, anche con mezzi telematici. L’esclusione è ordinata dai commissari presenti all’esame (almeno due), ai quali è affidata la polizia degli esami. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al Presidente.
Cosa non si deve fare nella redazione del parere
L’elaborato non deve essere sottoscritto, nè deve recare segni di riconoscimento (per l’esame di avvocato vedi art. 22).
L’elaborato deve essere originale e non può esaurirsi nella pedissequa riproposizione della giurisprudenza. È possibile utilizzare brani di sentenze dei codici commentati sul presupposto che tali sentenze siano reperibili in codici dei quali sia consentita la utilizzazione; la facoltà di consultazione di codici commentati non implica la facoltà di trascrizione delle massime reperibili, che fungono da ausilio e possono sì essere riportate nell’elaborato, ma solo dietro debita indicazione della relativa provenienza attraverso l’uso di virgolette o di segni grafici equivalenti, in quanto la facoltà di consultazione delle massime non implica la facoltà di appropriazione concettuale delle stesse (Consiglio di Stato 14-12-2017, n. 234).
Ricordate anche che…
Nella valutazione degli elaborati, la Commissione non tiene conto solamente della correttezza delle soluzioni giuridiche scelte, ma considera anche la modalità espositiva, la capacità di sintesi e l’efficacia dell’argomentazioni prospettate. Il giudizio della Commissione esaminatrice riguarda in particolare il modo in cui è redatto l’elaborato scritto in relazione al caso concreto, la soluzione giuridica prospettata, la pertinenza delle norme giuridiche richiamate, la menzione delle massime giurisprudenziali formatesi sul caso specifico affrontato e dell’orientamento prevalente, la chiarezza espositiva, la forma sintattica e la stessa logica emergente dall’elaborato (Consiglio di Stato 14-7-2009, n. 6557);
Nella correzione degli elaborati i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici hanno carattere tecnico discrezionale e devono ritenersi insindacabili, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità (Consiglio Stato 7-6-2005, n. 2938) e che i criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti sono quelli generali definiti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire uniformità di valutazione su tutto il territorio dello Stato;
Non è irragionevole l’operato della Commissione sol perché gli elaborati sono redatti in modo lodevole e meritorio secondo il giudizio di autorevoli esperti di diritto, trattandosi di tesi che, lungi dall’evidenziare macroscopiche incongruenze, tali cioè dal far presumere un esercizio non corretto del potere con esso esercitato, mira a sostituire la valutazione del candidato (pur corroborata da quella di “esperti”) a quella effettuata dall’Amministrazione (Consiglio di Stato 14-7-2009, n. 6557).
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