La Cassazione sulla compensatio lucri cum damno Le ipotesi più recenti vagliate dalla Cassazione.

 

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La compensatio lucri cum damno è un istituto relativo alle ipotesi in cui il fatto produttivo di danno sia al contempo produttivo di un vantaggio nella sfera giuridica del danneggiato: nel determinare l’entità del danno il giudice deve sottrarre dalla somma dovuta per il risarcimento quanto il danneggiato abbia eventualmente guadagnato in conseguenza dell’inadempimento.
Questo principio viene in questione in tutti i casi in, ad esempio,  cui la vittima di lesioni personali, oppure i congiunti di persona deceduta in conseguenza dell’illecito, abbiano ottenuto il pagamento di speciali indennità previste dalla legge.
Analizziamo le ipotesi più recenti di compensatio lucri cum danno, vagliate dalla Cassazione.

 

Assicurazione contro i danni: Risarcimento del danno-Indennità assicurativa

Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto l’indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso ed essa soddisfa la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass. Sez. Un. 22-5-2018, n. 12565)

 

Infortunio in itinere: Risarcimento del danno- Rendita Inail per inabilità permanente

La rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’INAIL per l’infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato (Cass. Sez. Un. 22-5-2018, n. 12566).

 

Morte di un congiunto per colpa altrui: Risarcimento del danno- Pensione di reversibilità

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un fondamento solidaristico e non connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze dell’illecito del terzo (Cass. Sez. Un. 22-5-2018, n. 12564).

 

Colpa medica per danno subito da neonato: risarcimento del danno – Indennità di accompagnamento 

Dal risarcimento del danno subito dal neonato consistente nelle spese da sostenere durante la vita per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia ottenuto dall’ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito (Cass. Sez. Un. 22-5-2018, n. 12567).

 

Morte di un militare in missione: danno non patrimoniale spettante iure proprio ai familiari – Indennizzo erogato ai familiari della vittima del dovere

Dal danno non patrimoniale liquidato “iure proprio” ai familiari di un militare deceduto per una patologia tumorale contratta a causa di inquinamento ambientale da uranio impoverito durante una missione internazionale, deve essere detratto l’indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza della morte del congiunto vittima del dovere, trattandosi di un emolumento “omnicomprensivo” a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno (Cass. 30-11-2018, n. 31007

 

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