Esame avvocato: se i compiti sono simili vengono annullati. Cosa succede se si copia all’esame di abilitazione alla professione forense? A deciderlo è il TAR Campania, con la sentenza 1-10-2020, n. 4144, che sanziona con l’inutilizzabilità le prove scritte dell’esame forense di due candidati, che in sede di istruttoria erano emerse per alcuni punti completamente coincidenti. Cosa succede in caso di svolgimento dell’esame avvocato con compiti simili?
Gli orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza amministrativa più volte ha affermato che le disposizioni che regolano l’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato sono inter alia volte a “garantire l’ originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rilevatore del grado di maturità e di preparazione richiesto, anche a garanzia della regolarità dell’esame e nell’interesse della par condicio degli altri partecipanti” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2011, nn. 3399 e 3405; Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102)”: pertanto, “la violazione della disciplina in esame sussiste in tutte le ipotesi in cui dalla prova scritta emerga … un’impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un’imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102; Sez. IV, 7 marzo 2005, n. 902).
I principi di riferimento
Le regole che sovrintendono allo svolgimento delle prove scritte per l’esame forense, prosegue il TAR, sono poste a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.; è legittimo, pertanto, l’operato della commissione esaminatrice che annulli i compiti risultati tra di loro parzialmente o totalmente conformi. La funzione di corretta valutazione delle prove, sintetizzano i giudici, consente da un lato, che nella graduatoria degli ammessi alla prova orale vengano inseriti i candidati meritevoli, e, dall’altro, che siano esclusi non soltanto i candidati risultati, a giudizio della Commissione, impreparati ma anche quelli della cui preparazione debba dubitarsi in ragione dell’oggettiva uniformità, in tutto o in parte, dei loro scritti con quelli di altri candidati, restando quindi irrilevante – perché superflua – ogni indagine e prova circa la colpa (o la assenza di colpa) del candidato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 530; TAR Campania – Salerno, Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 284).
Esame avvocato ed esami simili: chi risponde di plagio?
Nel caso di specie, l’annullamento delle prove è stato disposto in ragione del fatto che amplissime porzioni degli elaborati del ricorrente erano conformi all’elaborato di altro candidato. In tali ipotesi, non è rilevante procedere ad accertamento su quale dei due compiti sia stato copiato, essendo entrambi un prodotto da considerare non autentico e non genuino. Elaborati così concepiti sono inutilizzabili ai fini dell’esame, non fornendo contezza della preparazione e delle capacità.
(cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 18 ottobre 2019, n. 4977).
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