Più tutela per le polizze assicurative e i conti dormienti Il decreto fiscale introduce l'obbligo annuale di verificare se i titolari sono ancora in vita

 

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Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione in legge del D.L. 119/2018.


Tra le varie misure introdotte  particolarmente importate è la modifica all’articolo 3 del DPR 116/2007, su polizze assicurative e conti dormienti, ossia i conti mai movimentati per dieci anni.
Le compagnie assicurative e gli istituti di credito hanno ora l’obbligo di verificare se i titolari delle polizze vita e dei prodotti di investimento sono ancora in vita e in caso di decesso, devono contattare gli eredi.
L’art. 20quinquies del decreto prevede che le imprese di assicurazione devono verificare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio  di  cooperazione  informatica  con  l’Agenzia delle Entrate, esclusivamente  per  i  dati  strettamente  necessari, l’esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita,  contro  gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo.  

In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice  fiscale dell’assicurato e persona deceduta, l’impresa di assicurazione attiva la  procedura  per  la  corresponsione  della  somma  assicurata   al beneficiario,  inclusa  la   ricerca   del   beneficiario   ove   non espressamente indicato nella polizza.  Le  imprese  di  assicurazione riferiscono  all’Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni (IVASS), entro  il  31  marzo  dell’anno  successivo,  sui  pagamenti effettuati ai beneficiari.  

Anche le banche  devono verificare,  entro  il  31  dicembre  di ciascun  anno,  tramite  servizio  di  cooperazione  informatica  con l’Agenzia delle  Entrate,  esclusivamente  per  i  dati  strettamente necessari, l’esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali. 
In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale  e  persona  deceduta, l’intermediario invia al  titolare  del  rapporto,  mediante  lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   indirizzata   all’ultimo indirizzo  di  residenza  o  di  domicilio  comunicato   o   comunque conosciuto, o a terzi da  lui  eventualmente  delegati,  l’invito  ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi. 

L’IVASS e la Banca d’Italia, per  quanto  di  competenza, riscontrano periodicamente che le imprese  di  assicurazione  e gli intermediari abbiano effettuato le verifiche.
A  tal fine possono essere attivate  opportune  modalità  di  cooperazione, anche informatica,  tra  le  predette  autorità  e  l’Agenzia  delle entrate.  A seguito del  completamento  dell’Anagrafe  nazionale della popolazione residente (ANPR), le imprese di assicurazione, al fine di verificare l’intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al  pagamento  a  favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla  ANPR  e  la  consultano obbligatoriamente almeno una volta all’anno.
È  punita la violazione degli obblighi di verifica.

 

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