Concorso 2700 cancellieri esperti: pubblicato il bando. Come anticipato un paio di settimana fa in un altro articolo, parte finalmente il nuovo concorso cancellieri per nuove assunzioni di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3. Si tratta di uno dei concorsi Ministero giustizia più attesi degli ultimi anni che, però, è stato al centro di numerose polemiche. Le modalità di svolgimento delle selezioni del bando pubblicato in Gazzetta ufficiale concorsi, che attualmente prevedono una valutazione titoli e un esame orale, sono notevolmente diverse rispetto ai concorsi pubblici 2020 principali. Le nuove assunzioni al Ministero della giustizia saranno smistate negli Uffici giudiziari di tutta Italia.
I posti a concorso
I 2700 posti sono così suddivisi:
Codice CASS – Uffici giudiziari nazionali e Amministrazione centrale n. 113 unità
Codice AN – Distretto della Corte di appello di Ancona n. 61 unità
Codice BA – Distretto della Corte di appello di Bari n. 80 unità
Codice BO – Distretto della Corte di appello di Bologna n. 136 unità
Codice BS – Distretto della Corte di appello di Brescia n. 65 unità
Codice CA – Distretto della Corte di appello di Cagliari n. 80 unità
Codice CL – Distretto della Corte di appello di Caltanissetta n. 31 unità
Codice CB – Distretto della Corte di appello di Campobasso n. 20 unità
Codice CT – Distretto della Corte di appello di Catania n. 99 unità
Codice CZ – Distretto della Corte di appello di Catanzaro n. 111 unità
Codice FI – Distretto della Corte di appello di Firenze n. 125 unità
Codice GE – Distretto della Corte di appello di Genova n. 65 unità
Codice AQ – Distretto della Corte di appello dell’Aquila n. 48 unità
Codice LE – Distretto della Corte di appello di Lecce n. 66 unità
Codice ME – Distretto della Corte di appello di Messina n. 62 unità
Codice MI – Distretto della Corte di appello di Milano n. 262 unità
Codice NA – Distretto della Corte di appello di Napoli n. 308 unità
Codice PA – Distretto della Corte di appello di Palermo n. 180 unità
Codice PG – Distretto della Corte di appello di Perugia n. 20 unità
Codice PZ – Distretto della Corte di appello di Potenza n. 40 unità
Codice RC – Distretto della Corte di appello di Reggio Calabria n. 85 unità
Codicee RM – Distretto della Corte di appello di Roma n. 242 unità
Codice SA – Distretto della Corte di appello di Salerno n. 62 unità
Codice TO – Distretto della Corte di appello di Torino n. 187 unità
Codice TS – Distretto della Corte di appello di Trieste n. 41 unità
Codice VE – Distretto della Corte di appello di Venezia n. 111 unità
Requisiti concorso cancellieri
Per partecipare al concorso, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica (ossia il diploma), nonché in possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:
- aver svolto almeno tre anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito;
- aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
- aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
Per partecipare occorre inviare la domanda (candidatura) tramite l’applicativo presente sul sito web del Ministero della giustizia entro il 10 gennaio 2021.
Titoli concorso cancellieri
La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 105 punti così suddivisi:
- titoli: massimo 35 punti;
- esame orale: massimo 70 punti.
La prova orale
A completare il concorso vi è poi una prova orale che verterà sulle seguenti materie:
- a) elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al pubblico impiego e alle diverse
responsabilità dei dipendenti pubblici); - b) normativa anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione (con particolare riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) [inserita con rettifica al bando del 15 dicembre];
- c) elementi di diritto processuale civile;
- d) elementi di diritto processuale penale;
- e) elementi di ordinamento giudiziario;
- f) nozioni sui servizi di cancelleria;
- g) conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il possesso di competenze linguistiche almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
- h) conoscenza delle tecnologie informatiche, nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, attraverso una verifica attitudinale di tipo pratico.
Il punteggio aggiuntivo
Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 35 punti, così ripartiti:
a) sino a punti 5,00 per il voto di diploma:
vecchio ordinamento:
i. 60, punti 5,00;
ii. 59, punti 4,75;
iii. 58, punti 4,50;
iv. 57, punti 4,25;
v. 56, punti 4,00;
vi. 55, punti 3,75;
vii. 54, punti 3,50;
viii. 53, punti 3,25;
ix. 52, punti 3,00;
x. 51, punti 2,75;
xi. 50, punti 2,50;
xii. 49, punti 2,25;
xiii. 48, punti 2,00;
xiv. 47, punti 1,75;
xv. 46, punti 1,50;
xvi. 45, punti 1,25;
xvii. 44, punti 1,00;
xviii. da 41 a 43, punti 0,75;
xix. da 39 a 40, punti 0,50;
xx. da 36 a 38, punti 0,25;
nuovo ordinamento:
i. 100 e lode, punti 5,00;
ii. 100, punti 4,75;
iii. 99, punti 4,50;
iv. 98, punti 4,25;
v. 97, punti 4,00;
vi. 96, punti 3,75;
vii. 95, punti 3,50;
viii. 94 punti, 3,25;
ix. 93, punti 3,00;
x. 92, punti 2,75;
xi. 91, punti 2,50;
xii. da 88 a 90, punti 2,25;
xiii. da 85 a 87, punti 2,00;
xiv. da 82 a 84, punti 1,75;
xv. da 78 a 81, punti 1,50;
xvi. da 74 a 77, punti 1,25;
xvii. da 70 a 73, punti 1,00;
xviii. da 66 a 69, punti 0,75;
xix. da 63 a 65, punti 0,50;
xx. da 60 a 62, punti 0,25;
b) punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al terzo di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito;
c) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al primo di svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al primo di iscrizione all’albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
e) punti 2,00 per ogni anno intero (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento dell’attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di secondo grado aventi sede nel Distretto per il quale è stata presentata la domanda;
f) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;
g) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
h) punti 5,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16 -octies , comma 1 -bis e comma 1 -quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
i) punti 3,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’art. 16 -octies , comma 1 -quinquies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Come preparare il concorso cancellieri
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