Concorso Cancellieri 2020: il punto della situazione del DL Rilancio. Figura, lauree e tirocinio 73. Dopo la diffusione online del DL Rilancio, si sono sollevate non poche polemiche sui requisiti del concorso cancellieri 2020 che sta per essere bandito dal Ministero della giustizia. Non a caso si tratta di uno dei concorsi pubblici 2020 più attesi negli ultimi anni che.
Siccome abbiamo ricevuto molte domande in redazione sull’esistenza o meno di questa figura professionale, iniziamo subito col dire che il profilo da “cancelliere esperto” esiste.
Concorso cancellieri 2020: chi è e cosa fa il cancelliere esperto
La figura esiste ed è normativamente prevista. Le mansioni del cancelliere esperto sono indicate nel D.M. 9 novembre 2017 che dispone la “Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria”. Secondo il provvedimento, il cancelliere esperto è colui che, tramite le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, esplica compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all’attività dell’ufficio, anche assistendolo nell’attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali. Il cancelliere esperto si occupa anche del rilascio di copie conformi e di ricezione di atti, in modalità telematica, e tutte le altre attività che la legge attribuisce al cancelliere.
Lo stesso D.M. ci dice che per accedere alla figura professionale del cancelliere esperto è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
ll concorso nel DL Rilancio
Proprio il DL Rilancio ha sollevato non poche polemtiche sui requisiti concorso cancellieri 2020. L’articolo “incriminato” è il 240bis, dedicato alle nuove assunzioni Giustizia. In particolare, al co. 5, si scrive che il Ministero può bandire – nei prossimi 90 giorni – un concorso per 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3. Di questo concorso si sa che varranno i titoli e che le prove si svolgeranno su base distrettuale.
Il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica (ossia il diploma), nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:
- aver svolto almeno tre anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito;
- aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
- aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
Data l’imprecisa formulazione della norma, non risulta così scontata la modalità di accesso al concorso. Le interpretazioni possibili finora sono due:
- potrebbe essere richiesto il solo diploma per accedere (preferibile)
- potrebbe essere necessario il diploma e almeno uno dei titoli prima elencati.
Laurea e voto diploma come titoli aggiuntivi
L’art. 240bis, al co. 7, rimanda al bando di concorso che dovrà stabilire:
- i punteggi attribuiti ai titoli, inclusa la votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso (diploma) e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato;
- lo svolgimento di un esame frontale del candidato;
- le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
Quindi, se il bando lo prevederà, potranno essere valutati titoli di studio universitari, post universitari e relativi al voto del diploma.
Il tirocinio ex art. 73 come punteggio aggiuntivo
Il co. 8 dell’articolo stabilisce che l’Amministrazione giudiziaria può indicare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/2013. Ciò significa, in altri termini, che sicuramente il tirocinio sarà preso in considerazione come solo titolo aggiuntivo e non come requisito per l’accesso.
E’ già tutto definitivo?
Assolutamente NO.
Il Decreto legge dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale. Ciò significa che, in sede parlamentare, saranno possibile modifiche (cd. emendamenti) sul testo e sugli articoli del decreto, tra i quali si ritrova proprio l’art. 240 bis “incriminato”. Le incongruenze del D.L. e il mancato coordinamento tra le disposizioni rendono la disciplina del nuovo concorso molto difficile da interpretare e, soprattutto da attuare.
Anche se si puntasse alla semplificazione della procedura premendo sull’acceleratore per i tempi del concorso, bisognerebbe pensare ad una miglior struttura che possa – effettivamente – privilegiare il merito e i titoli dei candidati. In caso contrario si rischia di creare solo uno sbarramento a prescindere e senza alcuna coerenza con i principi dettati, invece, dal Ministro della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone.
Il bando è atteso entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DL Rilancio.
Nel DL sono state inserite anche tante altre novità in tema di concorsi pubblici. Leggi anche: DL Rilancio e nuovi concorsi pubblici 2020. PEC obbligatoria, 15 giorni invece di 30 e prova orale in video
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