Concorsi Pubblici: illegittimo il voto di laurea minimo per profili professionali particolari Interessante pronuncia del TAR Lazio sul voto quale requisito del bando di concorso

 

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Con un’importante pronuncia, il Tar Lazio ha impresso nero su bianco l’illegittimità di un bando di concorso per aver previsto – tra i diversi requisiti richiesti ai candidati – il voto di laurea minimo ai fini della partecipazione alle prove.

In particolare, la III sezione del Tar Lazio, con sentenza del 15 febbraio 2019, n. 2112, ha concluso per l’illegittimità di un bando di concorso (nella specie del bando indetto dall’ENAC per 20 posti di Ingegnere professionista) nella parte in cui prevede, quale condizione per partecipare alle selezioni, un titolo di laurea “conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente”.

Secondo i giudici amministrativi, l’introduzione di un voto minimo di laurea non costituirebbe, di per sé, un indice attendibile della preparazione del candidato, in quanto dipendente da un rilevante numero di variabili tali da non giustificare alcuna restrizione di sorta, almeno nel caso in cui tale votazione non sia strettamente necessaria alle particolari qualifiche da ricoprire all’esito della selezione.
Il Tar sottolinea che la “particolarità” del profilo professionale di qualifica o di categoria debba essere necessariamente intesa ed interpretata in senso non ampliativo e, pertanto, ai fini dell’esito favorevole del ricorso presentato, a nulla è servito il tentativo dell’ENAC di specificare il ruolo particolarmente peculiare svolto dagli ingegneri professionisti per via delle loro funzioni.

Dal punto di vista normativo, vengono poste a sostegno della decisione sia il d.P.R. n. 487/1994, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” che l’art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994 che costituisce un principio generale per i profili professionali di ottava qualifica funzionale (quale appunto quello oggetto del ricorso), per i quali è richiesto il solo diploma di laurea.

Decresce, quindi,  l’attenzione del voto di laurea come requisito specifico per la partecipazione ad un concorso pubblico che viene ancorato alla particolarità del profilo professionale bandito.

 

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