Concorsi Ministero giustizia: ecco come i titoli escludono i giovani laureati Le polemiche sui nuovi bandi per titoli del Ministero

 

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5 min di lettura

Così i concorsi al Ministero giustizia 2020 escludono i giovani laureati. Sono trascorsi solo pochi giorni dal terzo bando di concorso 150 funzionari giudiziari pubblicato dal Ministero della giustizia per titoli e esami e non mancano le pesanti critiche da parte della platea dei concorsisti italiani. Infatti il nuovo concorso funzionari giudiziari ha inasprito ancor più duramente le polemiche da parte di migliaia di potenziali candidati esclusi dalle selezioni. I dubbi riguardano in definitiva il modo in cui sono stati pensati i concorsi per titoli inclusi dei recenti decreti di emergenza. Il punto della situazione sui concorsi Ministero giustizia e titoli.

Concorsi per titoli nel D.L. Rilancio

Perché nascono questi concorsi per titoli? L’esigenza di prevedere concorsi per titoli nasce per allo scopo di rendere più agili e veloci le procedure. Il punto di partenza normativo è il D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) che, all’art. 240bis, autorizza il Ministero della giustizia a pubblicare bandi per alcuni concorsi in verità attesi da anni. Il riferimento è ai diversi concorsi:

  • 400 Direttori;
  • 2.700 cancellieri esperti;
  • 150 funzionari giudiziari da destinare agli uffici del Nord Italia.

A questi concorsi se ne aggiunge un quarto, già bandito con le stesse modalità e previsto da una diversa disposizione del D.L. Rilancio, relativo all’assunzione a tempo determinato di 1.000 operatori giudiziari da assumere a tempo determinato per 24 mesi.

L’ultimo bando che rimane da pubblicare è quello del concorso cancellieri, forse il più discusso finora.

Concorsi Ministero giustizia e titoli: il perché della protesta

La protesta si leva per la previsione di una modalità di selezione che, a detta dei candidati e in modo del tutto condivisibile, creerebbe disparità tra tutti i partecipanti e non solo. Uno dei punti di attrito principali è proprio costituito dall’impossibilità – per migliaia di persone – di partecipare alle selezione dati i requisiti particolarmente stringenti previsti dal Ministero.

Per compensare l’assenza di prove preselettive e scritte, si è pensato infatti di procedere unicamente con una valutazione di titoli e un’unica prova orale cui potranno accedere soltanto coloro che avranno raggiunto un punteggio utile nella fase precedente di valutazione.

Tuttavia, bisogna dare atto che i titoli previsti per i concorsi appena banditi (400 direttori, 150 funzionari giudiziari e 1.000 operatori giudiziari) risultano essere del tutto spropositati e sproporzionati rispetto alle procedure in corso e alle figure professionali da assumere.

In aggiunta a ciò, si tende anche ad equiparare i titoli di accesso: i requisiti richiesti per il concorso da 400 direttori sono i medesimi richiesti anche nel concorso 150 funzionari giudiziari, pur trattandosi di figure professionali diverse.

Requisiti concorso cancellieri

Eppure per questi profili i requisiti di accesso erano già stati fissati, in modo del tutto puntuale, dal D.M. dell’11 dicembre 2017 in tema di organizzazione giudiziaria: non si faceva menzione, in quell’occasione, a requisiti di una tale portata. E anzi, per partecipare al concorso cancellieri (di cui già il D.L. Rilancio ha già specificato i requisiti) sarebbe richiesto dalla legge il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il bando per cancellieri di prossima pubblicazione prevede, comunque, la valutazione di titoli. Infatti i candidati dovranno possedere – oltre al titolo di diploma – anche almeno uno dei requisiti richiesti dal bando (come ad esempio essere stato docente di diritto per almeno 5 anni, magistrato onorario per almeno un anno, avvocato per almeno 2 anni e così via).

Anche in questo caso, dunque, sembra decisamente insensato richiedere titoli del genere a concorsi cui anche un “semplice” diplomato dovrebbe poter partecipare.

Il caso dei tirocinanti art. 73

Alla polemica si aggiunge poi anche il coro dei tirocinanti degli uffici giudiziari di cui all’art. 73 del D.L. 69/2013 che hanno prestato il proprio servizio alla Giustizia per 18 mesi (in molti casi senza neanche percepire alcun compenso se non una borsa di studio a fondi limitati).

Nei nuovi bandi di concorso, così come formulati dal Ministero, il tirocinio ex art. 73 – che costituisce titolo di accesso per il concorso in magistratura – non è stato invece preso in considerazione, essendo stato relegato a mero titolo per punteggio aggiuntivo (e non dunque per l’accesso alle selezioni).

Eppure i tirocinanti sono perfettamente in grado di muoversi nel mondo giudiziario, essendo ogni giorno a stretto contatto con uffici giudicanti, d’indagine e cancellerie. Ciò sembra non bastare però al Ministero della giustizia che non contempla il tirocinio come requisito di accesso nei concorsi banditi e da bandire.

Ricordiamo inoltre che i tirocinanti – in modo del tutto comprensibile – si domandano che senso abbia far valere il tirocinio come titolo aggiuntivo se poi, di fatto, le selezioni potranno essere superate solo da candidati con tantissimi annualità di servizio alle spalle.

Concorsi Ministero giustizia e titoli: qual è il risultato?

Il risultato di tali bandi di concorso comporta di fatto l’esclusione dei giovani laureati dai nuovi concorsi pubblici.

Quali sono le categorie che risultano più compromesse? Eccone alcune:

  • la schiera dei diplomati che era in attesa del concorso da diversi anni;
  • i tirocinanti della giustizia ex art. 73;
  • gli abilitati all’esame di avvocato che non risultino ancora iscritti all’albo professionale;
  • tutti coloro che, in generale, non hanno esperienza di servizio nella P.A.

Così come strutturati, i bandi di concorso risultano particolarmente limitanti ed escludenti, soprattutto per ampissime categorie di candidati che si vedono lesi per via di una situazione emergenziale che, seppur presente, dovrebbe comunque consentire di partecipare ai nuovi concorsi pubblici.

 

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