In Italia la consulenza del lavoro appartiene alle libere professioni di maggiore importanza e più antica tradizione, risalente agli inizi del XX secolo. Dopo la creazione, nel 1953, dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro (ANCL), la categoria si è andata sempre più accrescendo fino alla L 11-1-1979, n. 12 che ha dato un assetto definitivo e compiuto all’Ordine professionale.
L’esercizio professionale dell’attività di consulente del lavoro consiste nello svolgimento di «tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente» (art. 2, co. 1, L. 12/1979). I consulenti del lavoro possono svolgere, inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente all’oggetto specifico della loro professione.
Vi rientrano, quindi i seguenti campi:
— l’amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
— il calcolo del costo del lavoro e la determinazione e il calcolo del trattamento di fine rapporto;
— gli ammortizzatori sociali;
— la risoluzione del rapporto di lavoro;
— le dichiarazioni e le denunce obbligatorie, previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
— il contenzioso fiscale, le dichiarazioni e le prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie;
— il contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
— la contrattualistica;
— le consulenze tecniche di parte.
Va evidenziato che gran parte di tali attività sono di esclusiva pertinenza dei soggetti abilitati e iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro. La legge stabilisce, peraltro, un importante principio per l’imputazione delle responsabilità derivanti dallo status di datore di lavoro: anche in caso di affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di gestione ed amministrazione del personale, i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, non sono esenti da responsabilità in merito agli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (art. 7 L. 12/1979).
I consulenti del lavoro possono avvalersi esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per l’effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all’attività professionale, fermo restando la loro diretta responsabilità, rispondendo sempre in prima persona dei servizi resi (principio di professionalità specifica).
Essi, inoltre, sono tenuti al segreto professionale sulle notizie ed i dati di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell’attività (art. 6 L. 12/1979).
Come diventare Consulenti del lavoro: l’abilitazione
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati UE;
- titolo di studio;
- compimento del praticantato;
- godimento dei diritti civili.
- la laurea triennale o quinquennale in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche;
- il diploma universitario o la laurea triennale in Consulenza del Lavoro;
- la laurea quadriennale in Giurisprudenza, in Scienze Economiche e Commerciali o in Scienze Politiche.
- scienze dei servizi giuridici (classe L-14);
- scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (classe L-16);
- scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18);
- scienze economiche (classe L-33);
- scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe L-36).
Come diventare Consulenti del lavoro: l’esame di Stato
- di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale;
- di una prova teorico-pratica sul diritto tributario.
- diritto del lavoro;
- legislazione sociale;
- diritto tributario;
- elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
Il periodo di praticantato
Tra i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato, ai fini dell’abilitazione, vi è lo svolgimento di un periodo obbligatorio di pratica professionale. Il praticantato è un periodo di tirocinio obbligatorio presso un professionista abilitato, finalizzato a far acquisire la preparazione idonea per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, sia sotto l’aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e deontologico. A seguito di domanda, il Consiglio provinciale dell’Ordine delibera, entro 60 giorni, l’iscrizione nel Registro dei praticanti. Dell’avvenuta iscrizione viene data comunicazione, all’interessato e al professionista, entro 10 giorni da parte dello stesso Consiglio provinciale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata.
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