Come diventare consulente del lavoro Come si diventa consulenti del lavoro? Info sull'esame di abilitazione

 

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In Italia la consulenza del lavoro appartiene alle libere professioni di maggiore importanza e più antica tradizione, risalente agli inizi del XX secolo. Dopo la creazione, nel 1953, dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro (ANCL), la categoria si è andata sempre più accrescendo fino alla L 11-1-1979, n. 12 che ha dato un assetto definitivo e compiuto all’Ordine professionale.

L’esercizio professionale dell’attività di consulente del lavoro consiste nello svolgimento di «tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente» (art. 2, co. 1, L. 12/1979). I consulenti del lavoro possono svolgere, inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente all’oggetto specifico della loro professione.

Vi rientrano, quindi i seguenti campi:

—  l’amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);

—  il calcolo del costo del lavoro e la determinazione e il calcolo del trattamento di fine rapporto;

—  gli ammortizzatori sociali;

—  la risoluzione del rapporto di lavoro;

—  le dichiarazioni e le denunce obbligatorie, previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;

—  il contenzioso fiscale, le dichiarazioni e le prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie;

—  il contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;

—  la contrattualistica;

—  le consulenze tecniche di parte.

 Va evidenziato che gran parte di tali attività sono di esclusiva pertinenza dei soggetti abilitati e iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro La legge stabilisce, peraltro, un importante principio per l’imputazione delle responsabilità derivanti dallo status di datore di lavoro: anche in caso di affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di gestione ed amministrazione del personale, i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, non sono esenti da responsabilità in merito agli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (art. 7 L. 12/1979).

I consulenti del lavoro possono avvalersi esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per l’effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all’attività professionale, fermo restando la loro diretta responsabilità, rispondendo sempre in prima persona dei servizi resi (principio di professionalità specifica).

Essi, inoltre, sono tenuti al segreto professionale sulle notizie ed i dati di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell’attività (art. 6 L. 12/1979).

Come diventare Consulenti del lavoro: l’abilitazione

Per poter svolgere gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale e le altre attività suindicate è necessario essere iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro, istituito in ogni Provincia (L. 12/1979).
L’iscrizione nell’Albo dei consulenti del lavoro è incompatibile con il rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici, nonché dei dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori; inoltre non è consentita agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti (art. 4 L. 12/1979).
Il consulente del lavoro iscritto in un Albo provinciale può esercitare l’attività professionale in tutto il territorio nazionale.
Per l’iscrizione all’Albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
  • cittadinanza italiana o di uno degli Stati UE;
  • titolo di studio;
  • compimento del praticantato;
  • godimento dei diritti civili.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione all’esame di abilitazione.
Per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro è  obbligatorio, dal 12-4-2007, salvo un regime transitorio,  il titolo della laurea (D.L. 10/2007 conv. in L. 46/2007).
titoli che permettono l’accesso all’Albo sono pertanto (art. 5ter, lett. b, D.L. 7/2007 conv. in L. 46/2007):
  • la laurea triennale quinquennale in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche;
  • il diploma universitario o la laurea triennale in Consulenza del Lavoro;
  • la laurea quadriennale in Giurisprudenza, in Scienze Economiche e Commerciali o in Scienze Politiche.
Inoltre vale la laurea triennale specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi (decreto direttoriale 11-1-2013 e parere CUN 23-10-2012, n. 1540):
  • scienze dei servizi giuridici (classe L-14);
  • scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (classe L-16);
  • scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18);
  • scienze economiche (classe L-33);
  • scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe L-36).
È  valida anche la laurea magistrale appartenente a scienze dell’economia (classe LM-56), scienze della politica (classe LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe LM-63), scienze economico-aziendali (classe LM-77), lauree magistrali in giurisprudenza (classe LMG-01).
Valgono, infine, i titoli equipollenti e le corrispondenze, secondo gli specifici criteri indicati dalle autorità competenti (parere CUN 1540/2012 e D.M. 386/2007), nonché i titoli conseguiti in ambito UE di cui sia stata ottenuta l’equipollenza ai sensi della L. 29/2006 (art. 12).
In base ad un regime transitorio, l’accesso al praticantato e ammesso anche per i soggetti privi del titolo di studio della laurea ma in possesso del certificato di compiuta pratica o che risultino iscritti al Registro dei praticanti entro il 22-1-2013.
La medesima deroga si applica ai soggetti che hanno conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia o di laurea (classe 14) in scienze e tecniche della comunicazione e che siano in possesso del certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al Registro dei praticanti entro la medesima data del 22-1-2013.
L’esame di abilitazione ha luogo ogni anno (nel mese di settembre) ed è indetto con decreto direttoriale del Ministro del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I candidati devono sostenere l’esame esclusivamente nella Regione di residenza (indipendentemente da dove si sia compiuto il praticantato).
L’ubicazione regionale delle singole sedi di esame è indicata nella Gazzetta Ufficiale Concorsi della data specificata dal decreto direttoriale di indizione dell’esame (ne viene dato annuncio anche sul sito del Ministero del Lavoro).
 

Come diventare Consulenti del lavoro: l’esame di Stato

L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento:
  • di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale;
  • di una prova teorico-pratica sul diritto tributario.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
  1. diritto del lavoro;
  2. legislazione sociale;
  3. diritto tributario;
  4. elementi di diritto privato, pubblico e penale;
  5. nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
Si accede alla prova orale previo superamento della prova scritta.
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei componenti la Commissione costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

 

Il periodo di praticantato

Tra i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato, ai fini dell’abilitazione, vi è lo svolgimento di un periodo obbligatorio di pratica professionale. Il praticantato è un periodo di tirocinio obbligatorio presso un professionista abilitato, finalizzato a far acquisire la preparazione idonea per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, sia sotto l’aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e deontologico. A seguito di domanda, il Consiglio provinciale dell’Ordine delibera, entro 60 giorni, l’iscrizione nel Registro dei praticanti. Dell’avvenuta iscrizione viene data comunicazione, all’interessato e al professionista, entro 10 giorni da parte dello stesso Consiglio provinciale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata.

 

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