L’esame d’avvocato, come sappiamo, prevede una seconda prova orale in cui il candidato è chiamato ad affrontare lo studio di sei materie. Tra le possibili scelte vi è diritto internazionale privato (DIP), ma che cos’è il DIP e di cosa si occupa?
Definizione
Il termine DIP indica il complesso delle norme giuridiche dello Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso ovvero di transnazionalità.
Esempio: un matrimonio celebrato in Italia tra cittadini tedeschi; compravendita immobiliare stipulata in Italia ma avente ad oggetto beni siti in Spagna, e così via.
Che cos’è quindi il diritto internazionale privato (DIP)? La disciplina che va sotto il nome di DIP, dunque, risponde all’esigenza di individuare la disciplina applicabile in quei casi in cui una serie di fatti e rapporti giuridici appaiano collegati con una pluralità di ordinamenti.
Disciplina italiana
In Italia con la legge 218/1995 si è giunti per la prima volta ad un vero e proprio codice del diritto internazionale privato e processuale italiano, composto da 74 articoli e suddiviso in quattro gruppi di norme.
Il primo gruppo ( artt. 1 – 2) stabilisce e delimita la sfera di operatività della legge, salve le eventuali regole sancite da convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha aderito.
Il secondo gruppo ( artt. 3 – 12) costituisce il nuovo sistema italiano di DIP.
Il terzo gruppo ( artt. 16 – 63) raccoglie le norme di conflitto, indicando l’ordinamento a cui fare riferimento per dirimere la questione.
Il quarto gruppo (artt. 64 e ss.) regola le condizioni e le procedure per il riconoscimento e l’efficacia in Italia di atti e sentenze straniere.
Le fonti del DIP
Si possono distinguere in fonti interne, internazionali e dell’Unione europea.
La fonte interna principale, come abbiamo già detto, è la L. 218/1995. Le fonti dell’UE sono rappresentante dai Regolamenti con i quali l’Unione Europea detta, con efficacia diretta ed erga omnes, norme uniformi di DIP.
Una certa rilevanza, infine, viene riconosciuta anche alle fonti di tipo consuetudinario (cd. lex mercatoria).
La disciplina processuale
Viene, dunque, da chiedersi quale sia allora la disciplina processuale da applicare nel caso in cui sussistano tali elementi di estraneità o collegamento con ordinamenti esterni. Il principio generale vede applicarsi la la cd. lex fori, cioè la legge dello Stato in cui si svolge il processo.
Tale principio è ribadito dall’art 12 della L. 218/1995, che stabilisce che il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge interna dello Stato.
Compendio di diritto internazionale privato e processuale
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