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Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione in legge del D.L. 119/2018.
Tra le varie misure introdotte particolarmente importate è la modifica all’articolo 3 del DPR 116/2007, su polizze assicurative e conti dormienti, ossia i conti mai movimentati per dieci anni.
Le compagnie assicurative e gli istituti di credito hanno ora l’obbligo di verificare se i titolari delle polizze vita e dei prodotti di investimento sono ancora in vita e in caso di decesso, devono contattare gli eredi.
L’art. 20quinquies del decreto prevede che le imprese di assicurazione devono verificare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l’esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo.
In caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell’assicurato e persona deceduta, l’impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione riferiscono all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), entro il 31 marzo dell’anno successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari.
Anche le banche devono verificare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l’esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali.
In caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
L’IVASS e la Banca d’Italia, per quanto di competenza, riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione e gli intermediari abbiano effettuato le verifiche.
A tal fine possono essere attivate opportune modalità di cooperazione, anche informatica, tra le predette autorità e l’Agenzia delle entrate. A seguito del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), le imprese di assicurazione, al fine di verificare l’intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all’anno.
È punita la violazione degli obblighi di verifica.
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