SPID per i minorenni: come ottenere l’identità digitale prima dei 18 anni Analizziamo le linee guida pubblicate dall'Agid

 

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SPID per i minori

4 min di lettura

Da qualche mese è possibile ottenere lo SPID per i minorenni. A marzo 2022 L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le linee guida operative per il rilascio dell’identità digitale in favore dei minori d’età e la fruizione dei servizi online, adottate con la Determinazione n.51/2022. Da quest’anno infatti è possibile per i ragazzi fruire di tutti i servizi loro dedicati attivando lo SPID. L’identità digitale può essere richiesta dai cinque anni in poi sotto la supervisione dei genitori, e sono limitati alla fruizione di servizi di rete offerti dagli istituti scolastici.

SPID per i minorenni: come richiederlo

La procedura per l’attivazione dell’identità digitale è possibile solo sotto la supervisione dei genitori: sono loro infatti che potranno richiedere il rilascio di SPID a favore del minore, rivolgendosi al proprio gestore dell’identità digitale e accedendo, con credenziali di livello 2, al servizio.

Una volta effettuato l’accesso, i genitori dovranno:

  • Inserire i dati anagrafici del minore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale)
  • Consenso da parte di entrambi i genitori al rilascio dello SPID. Nel caso in cui uno dei due genitori non fosse presente, è necessaria una delega.
  • Accettazione delle notifiche da parte dell’Id Provider per completare le autorizzazioni necessarie al rilascio dello SPID

I minori non saranno obbligati a fornire il proprio numero di cellulare al gestore dell’identità: qualora il minore non disponesse di un telefono mobile o di un dispositivo con cui abilitare l’autenticazione a due fattori, il secondo fattore verrà inviato tramite e-mail.

Non sarà possibile usare il telefono del genitore per inviare il secondo fattore di autenticazione; mentre invece, sarà sempre consentito l’uso del telefono del genitore che ha fornito il proprio numero per il primo fattore di autenticazione per gestire la sicurezza di SPID ( sospensione/revoca/assistenza, recupero delle credenziali, configurazione dell’app di autenticazione, gestione degli alert di sicurezza). Inoltre, il Provider dell’identità digitale ha l’obbligo di comunicare al genitore tutti gli utilizzi che il minore fa della propria identità digitale.

 Il consenso al trattamento dei dati personali è previsto solo per i minori che abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di età. A tal proposito, per facilitare la comprensione dell’informativa sul trattamento dei dati, le linee guida dell’AgID prevedono l’utilizzo di un linguaggio facilmente accessibile e comprensibile da parte sia dei gestori dell’identità digitale che da parte del fornitore di servizi.

Una volta effettuato il primo accesso, al minore verranno chiesti attributi identificativi (cognome, nome, sesso e altri dati anagrafici) e attributi secondari (mail).

Cosa succede dopo la maggiore età

Una volta compiuti diciott’anni, come previsto nelle linee guide fornite dal Garante, il Provider dovrà inviare al neo maggiorenne un messaggio, offrendogli la procedura per revocare la sua identità digitale, oppure per confermarla.

In caso di mancata revoca esplicita, lo SPID resta attivo, ma il Provider deve obbligatoriamente:

  • Eliminare i legami con l’identità digitale del genitore;
  • Rimuovere le limitazioni imposte dalla minore età;
  • Cancellare tutte le informazioni relative all’utilizzo dell’identità digitale del minore rese disponibili al genitore, fatta eccezione per i log, in ragione del dovuto rispetto della politica di data retention.

Le direttive del Garante privacy

In questo paragrafo riassumiamo le direttive fornite sotto forma di parere dal Garante della Privacy:

  • accertamento del ruolo del genitore, in modo da prevedere verifiche puntuali, al fine di evitare abusi o utilizzi scorretti dello strumento;
  • modalità di acquisizione del documento di identità del minore;
  • cosa avviene al compimento della maggiore età, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente;
  • la necessità che i SP (Service Provider) definiscano con attenzione quali servizi possono essere offerti ai minori e quali no;
  • infine, per i minori di 14 anni, l’Autorità ha acconsentito soltanto ad un periodo di sperimentazione fino al 30 giugno 2023 e lo ha limitato ai servizi online offerti dalle scuole come il registro elettronico. Questo implica che dovrà essere garantito l’accesso al servizio anche con le modalità già esistenti.
 

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