Sospensione in caso di violazione dell’obbligo di formazione per l’avvocato che non assolve l’obbligo di formazione continua, così quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 211/2022.
La vicenda
La vicenda prende le mosse dalla segnalazione del mancato raggiungimento da parte di un avvocato protagoniste della vicenda del numero minimo di crediti formativi obbligatori. Il COA trasmetteva gli atti al CDD, dove veniva aperto un procedimento disciplinare con il capo di incolpazione “per non aver, in violazione dell’art. 15 Codice Deontologico Forense (dovere di aggiornamento professionale), in relazione all’art. 25 c. 10 regolamento CNF n. 6/14 (formazione continua), nel triennio formativo, raggiunto il numero minimo di crediti previsto pari a 45 unità”.
Inoltre, dall’esame della documentazione il CDD rilevava come non fosse mai pervenuta alcuna richiesta di esonero dall’obbligo formativo.
Il CDD accertava la responsabilità dell’avvocato ed irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi due.
Avverso detta decisione, l’Avv. ha proposto ricorso con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, in riforma della sanzione irrogata dal CDD, voglia applicare la sanzione della censura al posto di quella comminata dal CDD e disporre la sospensione della esecutività
della decisione in virtù dell’impugnazione proposta.
La decisione
Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso. Secondo il CNF la determinazione della sanzione disciplinare è frutto di una una complessiva valutazione dei fatti che riguarda, tra gli altri, la gravità dei comportamenti contestati, il grado della colpa o l’eventuale sussistenza del dolo e la sua
intensità, nonché il comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto e la condotta processuale. E ancora “Di tali criteri il CDD ha fatto adeguato uso non rispondendo al vero l’affermazione difensiva per cui unica circostanza valutata siano stati i “precedenti” analoghi del ricorrente, atteso che l’Organo disciplinare, nella determinazione della sanzione, ha avuto riguardo oltre che al fatto storico nella sua materialità altresì al
comportamento complessivo tenuto dall’incolpato, anche nel corso del procedimento disciplinare“.
Scatta, dunque, la sospensione in caso di violazione dell’obbligo di formazione.
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