Non è vietato cucinare in cella per i detenuti sottoposti al carcere duro Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 186/2018

 

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 La Corte Costituzionale, con sentenza 186/2018 ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’ art.41bis dell’ordinamento penitenziario, rimuovendo per coloro che sono ristretti in detenzione in regime di “carcere duro”, il divieto di cuocere cibi in cella.
La Corte Costituzionale  ha sostenuto che quello di cuocere cibi è un divieto «privo di ragionevole giustificazione», «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» e, pertanto, «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.».
Questo non implica, secondo la Corte, che esista per i detenuti comuni o  per quelli assegnati al regime differenziato, un "diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella", ma di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’art. 41-bis ordinamento penitenziario deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale.

 

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