Diritto all’oblio e social network Una recente pronuncia riapre la questione dei rapporti tra diritto all’oblio e diritto di cronaca.

 

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Il diritto all’oblio è  il diritto di una persona a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all’accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo.
In tale accezione il diritto all’oblio si riferisce a vicende che hanno costituito fatti di cronaca in relazione alle quali la pubblicizzazione, cioè la diffusione della notizia, era da considerarsi lecita.
Il problema è se la persona o le vicende legittimamente pubblicizzate possano sempre costituire oggetto di nuova pubblicizzazione o se, invece, il trascorrere del tempo e il mutamento delle situazioni non la rendano illecita. 

La Cassazione (ordinanza n. 6919 del 20/03/2018) sembrava aver dato risposta alla questione, indicando i presupposti per la prevalenza del diritto di cronaca  sul diritto all’oblio individuando ben cinque requisiti:

1.    la diffusione dell’immagine o della notizia  deve  contribuire ad un dibattito di interesse pubblico;
2.   deve sussistere un interesse effettivo ed attuale alla diffusione;
3.    la notorietà del soggetto rappresentato deve essere elevata;
4.   l’informazione deve essere veritiera e deve essere diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, senza insinuazioni o considerazioni personali;
5.   deve essere fornita una preventiva informazione circa la pubblicazione a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.
 

L’ordinanza n. 28084 del 05/11/2018  ha,  però, riaperto la questione rimettedone la decisione alle Sezioni Unite.
La recente ordinanza della Cassazione  rileva che dalla lettura della precedente ordinanza n. 6919 non  è possibille  evincere  se  i  cinque presupposti indicati debbano essere  concorrenti o, come sembra, alternativi.
Secondo l‘ordinanza 28084  se si ritenesse che tutti gli indicati presupposti debbano essere compresenti, allora il diritto  all’oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di cronaca soltanto in casi davvero residuali.
D’altra parte nel maggio 2018,  precisa ancora la Cassazione, è entrato in vigore a maggio il Regolamento UE n. 2016/679, sulla  protezione  dei  dati  ”relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (c.d. RGPD), che regola anche il diritto all’oblio.
Il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto aIl’oblio, si legge ancora nell’ordinanza, incide sul modo di intendere la democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro fondamentale; e, dall’altro, non può prescindere dalla tutela della personalità della singola persona umana nelle sue diverse espressioni.

Resta dunque aperta la questione, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

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