Sta facendo molto discutere l’ultima riforma sui concorsi pubblici voluta da Ministro Brunetta e che ha trovato spazio nel nuovo DL 44/2021. La riforma, nata al fine di semplificare i concorsi e ridurre i tempi delle procedure, rischia di essere un’arma a doppio taglio. Da più parti sul web si stanno sollevando polemiche e gruppi contro la riforma, al punto che continuano a moltiplicarsi le iniziative per ostacolare il passaggio della conversione in legge del decreto. Vediamo come mai la disposizione sui concorsi pubblici del nuovo decreto legge è così criticata: i dubbi sull’art. 10.
Dubbi di costituzionalità sulla Riforma Brunetta dei concorsi pubblici
Di seguito alcuni degli articoli della Costituzione che si ritengono lesi con le disposizioni del nuovo decreto legge:
- Art. 3 (Uguaglianza sostanziale). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Si possono annoverare anche l’art 97, co. 4. («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge») e l’art. 51 secondo cui «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
Dipendenti pubblici sempre più anziani
E’ inevitabile: se vengono favoriti i titoli di servizio, di carriera e di esperienza professionale andranno avanti solo i candidati più in avanti con l’età. Una conferma del dato è riportata anche dall’ultimo concorso 2700 cancellieri esperti bandito dal Ministero della giustizia nel 2020 che porterà all’assunzione candidati con età media di 55 anni (sono in corso di svolgimento le prove orali). Stesso dicasi anche per gli altri due bandi da 150 funzionari giudiziari per il Nord Italia e 400 Direttori.
Ricordiamo, inoltre, che l’età media dei dipendenti pubblici è una delle più avanzate in tutti i Paesi europei.
Pericoli per gli enti locali: bandi ad hoc
Così come strutturato il decreto, si è parlato anche di concorsi ad personam. Alcuni sostengono che potranno essere confezionati bandi su misura – soprattutto nei più piccoli enti locali – tenendo conto dei requisiti specifici di alcuni candidati; pericolo tutt’altro che remoto, soprattutto considerando l’alta discrezionalità che avranno le amministrazioni per strutturare le tabelle dei titoli di prevalutazione.
Un altissimo numero di ricorsi
Le selezioni per titoli provocheranno inevitabilmente una produzione spropositata di ricorsi: le amministrazioni saranno destinatarie di un numero molto elevato di ricorsi formulati dinanzi ai TAR. I bandi di concorso per titoli sono spesso stati dichiarati iniqui, sproporzionati e talvolta annullati, come successo nell’ultimo concorso Banca d’Italia annullato dal Tar Lazio.
I diplomati e i neolaureati potrebbero essere fatti fuori
Effettivamente è così. I titoli, infatti, potrebbero portare avanti solo coloro che hanno raggiunto ormai una posizione stabile oppure precaria, sia pure in Pubblica amministrazione. I diplomati, così come i neolaureati senza esperienza, potrebbero diventare del tutto invisibili agli occhi delle Pubbliche amministrazioni a secondo di come saranno strutturati alcuni bandi di concorso. Si potrebbero privilegiare, ad esempio:
- il voto di diploma/laurea;
- la data di conseguimento del titolo;
- gli anni di servizio in P.A.
Il decreto blocca ulteriormente i concorsi, invece di sbloccarli
Le amministrazioni, proprio a causa dell’incertezza della disposizione e della necessità di riaprire bandi già pubblicati in precedenza, avranno bisogno di altro tempo per:
- comprendere i titoli da ammettere per le valutazioni e dunque per le preselezioni;
- riaprire i termini dei bandi già emanati e pubblicati in Gazzetta ufficiale;
- rettificare parte dei bandi già pubblicati (con riferimento alle prove da svolgere);
- organizzare nuovamente le prove;
Il web in rivolta anche con petizioni online dedicate al tema.
Il passo successivo è la conversione del decreto legge in Parlamento entro 60 giorni a partire dal 1° aprile: staremo a vedere se saranno apportate modifiche in sede di emendamenti.
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