Come saranno i prossimi concorsi? Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 128 del 31 maggio la conversione con L. 76/2021 del D.L. 44/2021 che, tra le altre, reca anche disposizioni in tema di concorsi pubblici. Nel testo del decreto è presente anche l’articolo 10, così come riformato a seguito degli emendamenti intervenuti tra Camera e Senato. L’articolo 10 è stato profondamente criticato dai protagonisti del settore dei concorsi pubblici per aver intromesso una fase di valutazione di titoli anche in concorsi basici e ordinari. Dopo le polemiche (anche politiche), l’art. 10 sui concorsi pubblici mira a semplificare le procedure di assunzione e reca modifiche alla disciplina ordinaria sulle procedure concorsuali. Vediamo il nuovo articolo 10 e quali sono le novità.
Il nuovo comma 1 dell’art. 10
1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ((del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,)) e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
- a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; - ((c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali;
- c-bis) conformemente a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
Il testo recepisce gli emendamenti approvati sia al Senato che alla Camera (evidenziati in grassetto e colore arancione).
Come saranno i prossimi concorsi: le novità
Occorre ora fare il punto sui prossimi concorsi pubblici per comprendere come possano essere alla luce delle novità. L’art. 10 s’indirizzaa ai bandi di concorso:
- già pubblicati;
- da pubblicare entro lo stato d’emergenza Covid;
- da pubblicare dopo lo stato di emergenza Covid (concorsi a regime).
I due tipi di concorsi pubblici
Le disposizioni più innovative riguardano i concorsi pubblici a regime, ossia da bandire dopo la fine dello stato di emergenza. I concorsi pubblici saranno così suddivisi:
- da un alto ci saranno i concorsi generici, relativi alle assunzioni ordinarie della Pubblica amministrazione (come ad esempio concorsi per diplomati e per laureati per istruttori, funzionari, istruttori tecnici ecc…)
- dall’altro lato ci saranno i concorsi per profili altamente specialistici e in questi rientreranno sia gli esperti a tempo determinato per il Recovery plan (e sono previsti molti bandi per questi profili) oppure personale dirigenziale o comunque di fascia superiore.
Per i primi si continuerà a pubblicare bandi di concorso standard, in cui non verranno presi in considerazione titoli ed esperienza; nei secondi, invece, proprio per via della necessità di assumere tecnici e persone già formate, si richiederanno titoli ed esperienza di servizio di settore per garantire assunzioni veloci.
Il decreto sul reclutamento
Per evitare che vi siano difficoltà interpretative (come successo finora, a detta del Ministro) è atteso il decreto sul reclutamento che dovrebbe essere discusso in settimana in Consiglio dei ministri.
Il peso dei titoli e dell’esperienza
Laddove previsti, comunque, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a 1/3.
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