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Come previsto dal calendario del Governo, il 28 gennaio il neo insediato Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (C.S.P.I.) ha rilasciato il suo parere (lo puoi scaricare da qui) concernente i 5 decreti che il MIUR dovrà emanare per dare, finalmente, avvio alla procedura del tanto atteso concorso a cattedre.
Ricordiamo che il parere non è vincolante, ma inciderà sulle ultime determinazioni del Ministro, anche perché gran parte delle osservazioni rilevate sono volte a impedire possibili futuri contenziosi.
Vediamo le più importanti osservazioni del C.S.P.I.
1) Integrazione e l’adattamento dei programmi di esame
Secondo il C.S.P.I. “manca qualsiasi riferimento all’ampia normativa relativa alle alunne e agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), a partire dalla legge 170/2010, continuando con le "Linee guida" (DM 12.7.2011) e, in particolare, con la direttiva dicembre 2012. L’unico accenno è a una didattica personalizzata, finalizzata a chi ha bisogni educativi speciali: affermazione troppo semplicistica e non al passo con la recente normativa nazionale e internazionale ed anche con le stesse "Linee guida" ministeriali (che ad esempio definiscono in dettaglio la didattica personalizzata e la didattica individualizzata).”
– “Allegato A. Si suggerisce di modificare il punto 7 aggiungendo un riferimento alla disabilità attraverso la seguente modifica del testo: "Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo de/l’inclusione degli alunni con disabilità e ai bisogni educativi speciali".
Inoltre si suggerisce al punto 9 delle avvertenze generali di sostituire tutto il punto da "padronanza …" a "…persone (studenti e docenti)" con la seguente riformulazione: "Conoscenza della normativa vigente in materia di Sistema Nazionale di Valutazione: conoscenza della normativa vigente in materia di valutazione degli alunni”.
– “Appare evidente che i contenuti delle prove di alcune classi di concorso siano esaurienti e ben impostati (sia nei programmi che nell’articolazione delle prove d’esame); per altre classi di concorso, detti contenuti risultano invece estremamente sintetici, non riportando i contenuti della prova e la sua durata (A07 – A 10 -A15 – A21 – A23); per altre ancora sembrano copie di programmazioni scolastiche e non contenuti di prove concorsuali (ad es., A08, in parte ambito 4 e 8). Occorre rivedere ed equilibrare le indicazioni.
2) I contenuti delle prove
Secondo il C.S.P.I. “emerge un prevalente aspetto nozionistico delle prove, anche scritte, che andrebbero riequilibrate a favore di competenze didattiche, metodologiche, relazionali richieste a un docente.”
Nella prova orale, che rimane confermata come nella forma della lezione simulata, appare poi eccessiva l’insistenza sugli aspetti disciplinari ("scelte contenutistiche", "contenuti della lezione", "padronanza delle discipline stesse") tenuto conto che gli aspiranti, nella stragrande maggioranza, sono docenti laureati e abilitati nella specifica classe di concorso.”
Quanto ai quesiti in lingua, che dovrebbero essere inseriti nella prova scritta, il C.S.P.I., pur sottolineando il valore della conoscenza di una lingua straniera di livello B2 per tutti gli insegnanti e, quindi, l’importanza di accertarla nelle prova scritta, ritiene opportuno ridurre l’incidenza della verifica di tale competenza rispetto alla valutazione complessiva di tipo culturale, metodologica e didattica: propone quindi di ridurre da 2 a 1 i quesiti in lingua della prova scritta, focalizzando l’attenzione sulla verifica della capacità di comprensione di un testo di argomento attinente all’ambito disciplinare oggetto della prova di concorso.
Ricordiamo che nel precedente concorso a cattedre fu previsto, per Primaria e Infanzia alla prova scritta un quesito a risposta aperta in inglese. In realtà gli aspiranti maestri alla prova si trovarono di fronte due esercizi di comprensione brani di argomento disciplinare e professionale, inseriti sotto un quesito singolo.
3) Lo spinoso tema dei possibili candidati al concorso
Circa gli ITP, si evidenzia come “il numero di docenti abilitati è molto esiguo in quanto per gli ITP, come già esplicitato in premessa, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario.
Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato.”
“Per le classi di concorso di nuova istituzione poi non esistono docenti abilitati: sarebbe opportuno prevedere in modo esplicito la possibilità di partecipazione al concorso per i precari aventi i medesimi requisiti dei docenti di ruolo e che possono transitare in opzione su tali insegnamenti e che tali requisiti vengano enunciati chiaramente nel bando.”
“È opportuno, ancora, alla luce del recente contenzioso, chiarire esplicitamente quali diplomi conseguiti al termine del percorso di sperimentazione siano equiparati al diploma magistrale; in particolare, riguardo alle diverse sperimentazioni linguistiche.”
4) La tabella dei titoli valutabili
Accogliendo in parte le osservazioni dei sindacati, il Consiglio suggerisce una ridefinizione del numero dei titoli valutabili, considerato dal C.S.P.I. troppo alto (e quindi generatore di ricorsi e contenziosi).
Quanto alla valutazione del servizio, “l’inserimento del servizio valutabile è un fatto positivo anche se risulta sperequato il punteggio previsto per ogni anno di servizio (0,5 ogni anno) a fronte del punteggio molto più alto riservato per esempio ai titoli di abilitazione (punteggio aggiuntivo di ben 5 punti). La non valorizzazione del servizio, quale elemento legato all’esperienza professionale, potrebbe portare ad un diffuso contenzioso. Si propone di portare a punti 1 la valutazione per ogni anno di servizio.”
Nel parere, infine, “si segnala l’incongruenza presente nella valutazione dell’abilitazione specifica (A.1.1.) relativa all’attribuzione di 0 punti per l’abilitazione conseguita con punteggio inferiore o pari a 75, e alla contemporanea attribuzione di 2,5 punti in tutti i casi in cui non sia indicato alcun punteggio o lo stesso non sia quantificabile.”
“Si raccomanda poi di valutare con particolare prudenza il riconoscimento scientifico delle pubblicazioni presentate ove si tratti di testi o porzioni di testo non pubblicati in sedi editoriali note e riconosciute negli ambiti scientifici disciplinari. Si propone di valutare un ridimensionamento del punteggio attribuito a ogni testo o porzione di testo.”.
In che misura il MIUR si adeguerà a queste osservazioni?
Per avere risposta, a questo punto dobbiamo solo attendere il bando che molto presumibilmente verrà confermato per la prossima settimana.
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