Revoca della patente per omicidio stradale: solo in caso di stato di ebbrezza o di assunzione di droga Dichiarato incostituzionale l'art. 222 del Codice della Strada

 

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Nei giorni scorsi la Corte costituzionale (v. comunicato del 20-2-2019, sentenza in attesa di pubblicazione) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992) là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di  condanna  per  omicidio  e  lesioni  stradali.
I giudici  costituzionali hanno  riconosciuto  la  legittimità  della  revoca  automatica  della  patente  solo  in  caso  di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe mentre nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

 

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