Nei giorni scorsi la Corte costituzionale (v. comunicato del 20-2-2019, sentenza in attesa di pubblicazione) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992) là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.
I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe mentre nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
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