Cosa prevede il DL Rilancio sui nuovi concorsi pubblici 2020. Il premier Conte ha annunciato tutte le novità del decreto Rilancio che sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. Tra le diverse misure adottate, ve ne sono alcune in tema di nuovi concorsi pubblici 2020. Si tratta di importanti modifiche che tendono a velocizzare la macchina dei concorsi ai tempi del Covid-19. Di alcune ve ne avevamo parlato già nei giorni scorsi, adesso proviamo ad analizzare direttamente il testo di legge definitivo. Fermo restando che gli articoli che ci interessano sono dal 237 e a seguire, a fine articolo si può scaricare per intero il DL Rilancio in formato .pdf.
DL Rilancio e nuovi concorsi: le prove decentrate
L’articolo 237 del nuovo DL Rilancio si occupa dei nuovi concorsi RIPAM.
Come già anticipato, le prove si svolgeranno in scuole di ogni ordine e grado e sedi universitarie con ogni altra struttura pubblica o privata ritenuta idonea per lo svolgimento delle prove.
Obbligatoria la PEC
Ci sono anche delle novità per quanto riguarda la presentazione delle domande online. Infatti, per partecipare ai nuovi concorsi si deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da registrare nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID)
Ridotto il termine
La domanda di partecipazione ai concorsi in questione è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale (non più 30 giorni come fino ad ora).
La prova orale
Anche la prova orale può svolgersi in videoconferenza con strumenti informatici e digitali. Si deve comunque garantire l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale possono essere applicati dalle singole amministrazioni dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale:
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
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