Nuova sospensione per i concorsi pubblici: sì alle prove in telematica. Entrerà in vigore da domani il nuovo DPCM a firma di Giuseppe Conte per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Tra le diverse misure, rientra anche la previsione della sospensione dei concorsi pubblici 2020. Tuttavia, leggendo attentamente la disposizione, sembrerebbe quasi che non tutti i concorsi risultino sospesi e sarebbero previste delle eccezioni. Cosa succede ai concorsi Ripam? DPCM e sospensione concorsi pubblici.
Il nuovo DPCM: la sospensione dei concorsi
All’art. 1, co. 9, lett. z), si parla della sospensione dei nuovi concorsi pubblici. L’articolo, nella sua formulazione originaria e poi trasposta anche nella versione definitiva del DPCM, riporta la sospensione, nei concorsi pubblici e privati:
- delle prove preselettive
- delle prove scritte
- degli esami delle abilitazioni professionali.
Le eccezioni al DPCM
Dalla lettera del DPCM risulta palese ciò che rimane fuori dalla sospensione. Proseguiranno regolarmente, infatti:
- le prove orali;
- i concorsi per il personale sanitario;
- prove che prevedano la valutazione curriculare dei candidati (titoli);
- le prove che si svolgano in modalità telematica;
- le valutazioni delle prove, da parte delle commissioni d’esame, con modalità a distanza.
E’ il quarto punto a creare sospetti. Il DPCM, infatti, permette testualmente il proseguimento delle prove concorsuali, preselettive e scritte, che siano in grado di svolgersi in telematica. In molti si ricorderanno i bandi di concorso Ripam pubblicati nei mesi scorsi in cui, tra le diverse novità introdotte, figurava anche lo svolgimento delle prove in modalità decentrata e telematica. Le ultime procedure concorsuali RIPAM sono infatti, per definizione, telematiche e – facendo pieno affidamento su ciò che prescrive il DPCM – sembrerebbe quasi che i concorsi unici sarebbero destinati a continuare pur durante la vigenza del DPCM.
Non è dunque scontato che si verifichi una sospensione effettiva delle prove, fermo restando che Ripam potrebbe sfruttare questo periodo per predisporre sedi e postazioni informatiche.
Ad occuparsi della faccenda, ricordiamolo, è anche l’art. 247 del D.L.19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM.
Continua la pubblicazione dei bandi
E’ opportuna una distinzione molto importante tra:
- la pubblicazione dei bandi di concorso;
- le prove da sostenere e che fanno parte della procedura concorsuale.
Anche durante il precedente lockdown, si è assistito alla pubblicazione frequente – da parte delle PP.AA. – di diversi bandi di concorso le cui prove sono state poi sostenute in un secondo momento. Anche allo stato attuale, nulla vieta alle PP.AA. di pubblicare bandi di concorso e riservarsi poi lo svolgimento delle prove in un secondo momento.
Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento delle prove, il nuovo DPCM sembra passare la scelta alle singole Pubbliche amministrazioni che potrebbero prevedere un rinvio oppure lo svolgimento effettivo delle prove concorsuali. Sebbene alcune delle prove previste per i principali concorsi del momenti siano state posticipate, si assiste anche alla tendenza opposta, ossia nel far sostenere ugualmente gli esami nonostante il quadro epidemiologico.
Per approfondire: leggi anche Concorsi pubblici e protocolli
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