L’avvocato deve restituire i documenti al cliente? L’argomento è disciplinato dal codice deontologico degli avvocati che all‘art. 33 prevede proprio l’ipotesi della “restituzione dei documenti“.
Obbligo di restituzione
Il primo comma dell’art. 33 stabilisce che l’avvocato, se richiesto dal cliente, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per lo svolgimento dell’incarico ed è tenuto a consegnare copia di tutti gli atti e i documenti utili all’esecuzione del mandato.
Ai fini dell’adempimento di tale obbligo:
- è irrilevante che si tratti di atti o documenti originali o in copia;
- il cliente non è obbligato a corredare la sua richiesta con una motivazione a sostegno della pretesa di restituzione;
- non sono imposti al cliente limiti temporali per chiederne all’avvocato la restituzione.
Resta fermo però il divieto per l’avvocato di consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi. Nel caso in cui il cliente dovesse scegliere di nominare un nuovo avvocato, la corrispondenza potrà essere trasmessa dal precedente al nuovo avvocato, che sarà ugualmente tenuto allo stesso obbligo di riservatezza tra colleghi (art. 48, co. 3 Codice deontologico).
Compenso e restituzione
Il secondo comma dell’art. 33 vieta all’avvocato di subordinare la restituzione dei documenti al cliente dietro il pagamento del proprio compenso professionale, in quanto l’ordinamento forense non prevede per l’avvocato la titolarità di un diritto di ritenzione. L’avvocato che si rifiuti di restituire la documentazione laddove il cliente non paghi le spese legali, incorre in un illecito disciplinare.
Inoltre, non assolve all’ obbligo di restituzione l’avvocato che si limiti a mettere a diposizione del cliente la documentazione richiesta, impedendone però di fatto la materiale apprensione (CNF 64/2019).
Tutto ciò alla luce del fatto che il termine “restituire” previsto nel codice deontologico implica una condotta attiva da parte del professionista e non la semplice messa a disposizione (CNF 87/2015).
Copie e violazione
L’art. 33 al co. 3 prevede il diritto dell’avvocato di estrarre e conservare copia della documentazione del cliente, a prescindere dal consenso di quest’ultimo.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 33 sancisce che la violazione dell’obbligo di restituzione da parte dell’avvocato comporta la violazione dell’avvertimento (sanzione prevista quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni. In sostanza, con tale sanzione si invita l’avvocato ad astenersi dal compiere ulteriori infrazioni). L’esercizio di un abusivo diritto di ritenzione comporta, invece, l’applicazione della censura (sanzione più grave che consiste in un biasimo formale).
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