Concorso INPS e B2. il TAR respinge definitivamente il ricorso Non è illegittimo il requisito del B2.

 

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Ancora una volta e definitivamente, il TAR . del Lazio si è pronunciato sulla  questione riguardante il concorso INPS e la certificazione linguistica richiesta di livello almeno B2 nel quadro europeo.


A seguito dei decreti cautelari emanati nel corso dei mesi precedenti, con la nuova sentenza emanata in data 26 gennaio 2018 il giudice amministrativo rivede le proprie conclusioni e decide respingendo i ricorsi presentati.

Riguardo l’asserita lesione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato da ultimo dal D.lgs. 75/2017, relativo alla conoscenza della lingua straniera (prima) e specificatamente inglese (poi) nei concorsi pubblici, il TAR afferma che “il bando non ha fatto altro che recepire la modifica normativa oramai vigente al momento in cui esso è stato adottato”.

Ancora, sulla possibilità di configurare o meno tale certificazione come un vero e proprio “requisito di ammissione” al concorso INPS, l’argomentazione del TAR  prende le mosse dalla legge di delega n. 124 del 7 agosto 2015, in cui – all’art. 17 –  si stabilisce che i provvedimenti di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni possono recare “la previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire”. 


Ed è proprio questo punto normativo che ha dato poi il via alla modifica dell’articolo esaminato in precedenza (art. 37 D.Lgs. 165/2001).
In una delle ultime battute, la motivazione stabilisce che “risulta di tutta evidenza che ai fini dell’ingresso in tale figura professionale di nuova istituzione non era sufficiente l’“accertamento” della conoscenza della lingua inglese comunque predicato dall’art. 37/d.lgs. n. 165 nella versione modificata con il d.lgs. n. 75/2017 a fattor comune per tutte le figure professionali della pubblica amministrazione, ma era necessario, trattandosi di una figura specialistica, che la conoscenza della lingua inglese di un certo livello fosse individuato come requisito di partecipazione, essendone in ciò consentito l’Istituto dall’art. 17, comma 1 lett. e) della legge n. 124 del 2015”.

 

Infine, gli interessati – conclude il TAR. – sono stati messi al corrente del requisito di partecipazione della certificazione B2 con anticipo rispetto al bando e che avrebbero potuto conoscere tale requisito con le determinazioni INPS precedenti al bando in cui si menzionava la certificazione come requisito di accesso. 

 

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