Il libretto della pratica forense, cos’è e a cosa serve? Requisito indispensabile per poter diventare avvocato è l’aver compiuto la pratica forense. Ogni praticante deve iscriversi al registro tenuto dal COA del foro in cui ha sede lo studio del proprio dominus.
Che cos’è il libretto della pratica forense
Al momento dell’iscrizione nel registro, al praticante viene consegnato il libretto della pratica forense, che cos’è e a cosa serve? Il libretto è un registro in cui annotare le proprie attività. Questo è composto da tre sezioni, una per ciascun semestre di pratica. A sua volta, ciascuna sezione è suddivisa in tre aree: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate.
Numero di udienze obbligatorie
La pratica forense deve essere svolta in forma continuativa per diciotto mesi. Tale periodo decorre dalla data di delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine si pronuncia positivamente sulla richiesta di iscrizione.
Le udienze devono essere riportate nel libretto in ordine cronologico in un numero pari nel minimo a 20 per ciascun semestre. Per ogni udienza deve essere indicata la data di celebrazione, l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo generale, le parti e l’attività sommaria svolta.
Tra le udienze valide ai fini della pratica forense, devono essere escluse quelle di “mero rinvio”, ossia le udienze nelle quali l’attività svolta in aula non prevede alcun tipo di trattazione della causa, ma consiste nella sola richiesta o concessione di un rinvio ad altra data.
Questioni giuridiche
Il praticante, inoltre, alla fine di ciascun semestre è tenuto ad annotare sinteticamente alcune questioni giuridiche affrontate durante la pratica professionale. Le questioni che ha studiato ed approfondito, nonché deve indicare gli atti della cui redazione si è occupato.
Fine semestre e pratica
Al termine di ciascun semestre il libretto della pratica forense va consegnato, entro 30 giorni dalla data di fine pratica, all’Ordine degli avvocati di appartenenza. Il Consigliere delegato alla pratica si occupa di verificare la completezza formale e sostanziale del libretto e, se la verifica ha esito positivo, provvede alla sua vidimazione.
Prima del deposito, tuttavia, il libretto dovrà essere controfirmato (per attestazione di veridicità delle annotazioni in esso contenute) dall’avvocato presso il cui studio si svolge la pratica.
Al compimento dei diciotto mesi, il praticante, deve un’ultima volta consegnare il libretto. Dopo aver verificato l’idoneità della pratica svolta, Il COA procede alla delibera a seguito della quale il praticante potrà richiedere allo stesso Consiglio dell’Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica, necessario ai fini dell’iscrizione all’esame da avvocato.
Esame di abilitazione
Decorsi i 18 mesi, il praticante potrà sostenere l’esame di abilitazione. Il suo superamento consente al candidato di potersi iscrivere all’albo degli avvocati per poter esercitare la professione forense.
Il Titolo V, capo II della legge professionale n. 247/2012, rubricato “Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato” agli artt. 46 -49, disciplina le modalità di svolgimento dell’esame.
Consulta qui i testi per l’esame da avvocato
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