Spesso chi supera le prove e rientra nelle graduatorie dei concorsi pubblici come idoneo ma non vincitore, si chiede per quanto tempo la stessa sia valida ai fini dello scorrimento.
Per rispondere alla domanda dobbiamo rifarci alla legge.
Cosa prevede la legge sulle graduatorie dei concorsi pubblici
Oggi il riferimento normativo è l’art. 35, comma 5ter del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) secondo cui le graduatorie per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche rimangono in vigore per un termine di due anni dalla loro approvazione. Decorsi i due anni, quindi, la graduatoria scade.
La Regione può, con legge, fissare tempi di validità inferiori.
Si precisa che la validità biennale delle graduatorie vale per quelle approvate dal 2020; prima della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha modificato l’art. 35, comma 5ter del T.U. sul pubblico impiego, invece, il termine di validità delle graduatorie era triennale.
A volte, però, accade che le graduatorie concorsuali vengano prorogate con legge o che vengano utilizzate graduatorie già scadute (come, ad esempio, è avvenuto di recente per il concorso per “assistenti giudiziari” presso il Ministero della Giustizia).
La validità delle graduatorie negli enti locali: due o tre anni?
Quanto detto vale senz’altro con riferimento ai concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche statali, mentre il discorso si presenta più complesso per le graduatorie dei concorsi negli enti locali.
Per questi ultimi, infatti, il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali o TUEL (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che la durata delle graduatorie è di tre anni dalla data di pubblicazione (art. 91, comma 4).
Quindi il termine di validità biennale non riguarderebbe gli enti locali, in quanto la legge di bilancio del 2020 non va a toccare la disciplina del TUEL e introduce così un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali.
Tuttavia, questa interpretazione non tiene conto del fatto che, sempre il TUEL (all’art. 88) precisa che “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 165/2001, le altre disposizioni di legge in materia di lavoro pubblico nonché quelle contenute nel TUEL”.
Questa previsione serve proprio ad assicurare il coordinamento tra le norme generali sul pubblico impiego e le norme del TUEL, che si applicano ai soli enti locali, e consente quindi di applicare la norma generale del D.Lgs. 165/2001, della quale si è detto sopra, sulla durata biennale delle graduatorie concorsuali, anche nei confronti degli enti locali.
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