L’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del cd. “alcooltest” deve essere preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed all’ indispensabile corretta calibratura; l’attestazione di tali circostanze deve risultare dal verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro.
L’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.
Lo ha stabilito la VI sezione civile della Cassazione con Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019.
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