Le sentenze rilevanti ed utili per l’atto di penale erano tutte contenute nel nostro "Codice Penale Annotato con la Giurisprudenza"; in particolare:
1) Sulla configurabilità del furto come tentato e non come consumato:
• In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo «in continenti», impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. — Sez. Un. sent. 52117 del 16-12-2014 (ud. 17-7-2014) rv. 261186.
La sentenza è all’articolo 56 (paragafo 54) e all’articolo 625 (pararafo 25)
2) Sull’esclusione dell’aggravante del mezzo fraudolento:
• In tema di furto, la circostanza aggravante del mezzo fraudolento è costituita dall’uso di qualunque mezzo insidioso idoneo a far attenuare l’attenzione del possessore del bene nella difesa del patrimonio o che consenta di eludere più agevolmente le cautele poste dal detentore a difesa della cosa; non può per contro ritenersi sussistente l’aggravante nell’ipotesi di mero nascondimento della refurtiva, a meno che tale occultamento non avvenga attraverso la predisposizione di particolari accorgimenti quali il doppio fondo di una borsa o un indumento da portare sotto i normali indumenti ed esclusivamente destinato a nascondere la refurtiva — Sez. 4 sent. 10134 del 23-3-2006 (ud. 19-1-2006) rv. 233716.
La sentenza è all’articolo. 625 (paragrafo 3).
3) Sull’esclusione dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede:
• Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. — sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede — nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati — in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service — la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. — Sez. 5 sent. 6416 del 13-2-2015 (ud. 14-11-2014) rv. 262663.
La sentenza è all’articolo. 625 (paragrafo 25).
• Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso — inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità — che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela). — Sez. Un. sent. 40354 del 30-9-2013 (ud. 18-7-2013) rv. 255975.
La sentenza è all’articolo 120 (paragrafo 4) e all’articolo 624 (paragrafo 3).
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