Oramai a regime i nuovi criteri per l’abilitazione allo svolgimento della professione di coloro che, per lavoro, accompagnano singole persone o gruppi a visitare opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali: in una parola, le guide turistiche.
Significative, infatti, le novità introdotte dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) attraverso l’emanazione del decreto n. 565 dell’11 dicembre 2015 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016), recante Individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione, con riferimento, in particolare, ai quasi 3.200 «siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione» (come stabilito dall’art. 3, comma 3, della legge 97/2013, cosiddetta “Legge Europea per il 2013”), a loro volta elencati nel Decreto MiBACT 7 aprile 2015 e minuziosamente suddivisi per Regioni, Province e Comuni.
Questi i requisiti indispensabili per accedere alla specifica abilitazione di cui abbiamo detto:
– essere maggiorenni;
– avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea (possono accedere anche i cittadini extracomunitari in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia);
– godimento dei diritti civili e politici;
– possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati dell’UE (o di abilitazione all’esercizio della professione, nel caso in cui lo Stato UE da cui proviene la guida preveda appunto un’abilitazione per lo svolgimento della professione);
– assenza di condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce una pena detentiva da un minimo di due a un massimo di cinque anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
– diploma di laurea triennale.
Le sessioni d’esame vengono stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome tramite appositi bandi pubblicati con cadenza biennale, per cui conviene tenersi aggiornati sul sito istituzionale della propria Regione o Provincia autonoma, dove spesso si trovano anche informazioni utili riguardo allo svolgimento della professione.
L’esame di abilitazione si articola in:
– una prova scritta, in lingua italiana, consistente in quesiti a risposta multipla su nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e su storia dell’arte italiana con particolare riguardo ai siti oggetto di domanda per la specifica abilitazione;
– una prova orale consistente in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta;
– una prova tecnico-pratica consistente nella simulazione di una visita guidata, in lingua italiana, anche con l’ausilio di un supporto multimediale, in uno dei predetti siti scelto dalla Commissione d’esame.
Per ciascuna prova può essere assegnato un punteggio massimo di 40 punti e la prova s’intende superata se il candidato riporta un punteggio pari o superiore a 25 punti. L’esame di abilitazione s’intende superato solo se vengono superate tutte le prove previste.
Una volta conseguita l’abilitazione, si potrà essere iscritti nell’«Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico» tenuto dalla Direzione Generale Turismo del MiBACT e le Regioni, a loro volta, provvederanno a fornire ai soggetti abilitati un apposito tesserino comprovante il possesso della specifica abilitazione.
Si ricordi che l’abilitazione a guida "specialistica" è regionale o provinciale, non nazionale, pertanto consente di svolgere la professione soltanto nei relativi siti ubicati nella Regione o Provincia in cui è stato svolto e superato l’esame, a meno che non si superino più esami di abilitazione specialistica in differenti Regioni: in pratica, volendo esercitare l’attività in tutto il territorio nazionale, si dovrebbero superare ben 21 esami (di 19 Regioni più 2 Province autonome).
Le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o provinciale potranno comunque svolgere il proprio lavoro anche nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre la specifica abilitazione, e che ricadono nel relativo territorio regionale, fino ad un anno dall’entrata in vigore del D.M. 565/2015, oppure fino all’espletamento delle prove d’esame indette a livello regionale.
Qualora l’abilitazione alla professione di guida turistica sia stata rilasciata a livello provinciale e non ci sia interesse, da parte del candidato, ad esercitare la propria professione nel relativo territorio regionale, l’esame consisterà in una selezione per titoli volta ad attestare la conoscenza dei siti locali oggetto di valutazione. In particolare, i titoli da produrre consisteranno in «titoli o attestati conseguiti all’interno di percorsi formali e non formali di apprendimento» (corsi scolastici, universitari, di formazione professionale, partecipazione a convegni etc.) comprovanti «la conoscenza dei siti presenti all’interno della Regione» e/o nella «esperienza derivante dalle visite effettuate (in qualità di guida che abbia accompagnato turisti singoli o in gruppo) nei siti presenti nell’elenco della Regione negli ultimi dieci anni», con assegnazione di un punteggio per ogni visita svolta.
Nelle Regioni in cui la legge regionale in materia prevede che l’esame di abilitazione a guida “generalista” sia effettuato su base provinciale, i candidati potranno scegliere di sostenerlo solo per i siti ubicati nella Provincia in cui effettuano l’esame: in tale evenienza, il conseguimento dell’abilitazione a guida “specialistica” sarà poi valido esclusivamente per questi siti e, sempre in questo caso, l’esame potrà essere integrato da una prova tecnico-pratica consistente nella simulazione di una visita guidata in un sito specialistico.
Infine, sono fatte salve le disposizioni concernenti il diritto di stabilimento per le guide turistiche secondo cui i cittadini comunitari già in possesso di abilitazione nel Paese di provenienza e che intendano esercitare stabilmente in Italia devono seguire la procedura definita dalla legge e ottenere l’estensione di livello regionale previsto dal D.M. 565/2015 previa applicazione dell’apposita procedura (contemplata dal D.Lgs. 206/2007) che impone il riconoscimento, con apposito decreto del MiBACT, dell’abilitazione ottenuta nel Paese di provenienza, riguardante la preparazione professionale conseguita dalla guida turistica comunitaria nello Stato di appartenenza e l’adozione di una misura compensativa (esame di abilitazione).
Sulla scorta di quanto fin qui detto, per ottimizzare la preparazione all’esame di abilitazione si consiglia il seguente volume:
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