Cosa fa il coadiutore CONSOB? Tutto quello che c'è da sapere sulla figura del coadiutore Consob

 

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7 min di lettura

Il personale in Consob è articolato in tre carriere:

– servizi generali
– operativa
– direttiva.

Il coadiutore appartiene alla carriera operativa, all’interno della quale il personale, come prevede l’art. 3, Parte II, del Regolamento del personale attualmente vigente, svolge  “secondo le direttive del titolare dell’unità organizzativa cui è assegnato ed in collaborazione subordinata con il personale della carriera direttiva  le mansioni amministrative, contabili, di elaborazione automatica dei dati e tecniche necessarie per il funzionamento delle unità organizzative, anche con l’ausilio di macchine ed apparecchiature”.

Questa formulazione generica si specifica meglio con riferimento alle singole qualifiche appartenenti alla carriera operativa, che sono: 

1. il coadiutore principale
2. il coadiutore
3. l’assistente superiore
4. l’assistente
5. il vice assistente.

 

Quali sono le mansioni del Coadiutore?

Il personale con qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale assolve, di norma, mansioni di qualificato contenuto concettuale, richiedenti specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario (il bando di concorso richiede, infatti, un titolo di laurea e un voto minimo conseguito) consistenti in attività istruttorie o di studio, in collaborazione subordinata con il personale della carriera direttiva, nell’ambito di prescrizioni di massima, di istruzioni e direttive ricevute..

In genere l’unità organizzativa in cui il coadiutore opera si compone, oltre che del responsabile della stessa, di altro personale con qualifiche rientranti nella carriera direttiva, che esercitano quindi una funzione di coordinamento e di direzione dell’attività svolta dal coadiutore.

A seconda dell’unità organizzata di appartenenza, le competenze del coadiutore possono variare anche sensibilmente. L’art. 3, comma 2 sopra citato, prevede, infatti che il coadiutore “può svolgere, anche individualmente, compiti ispettivi [tendenzialmente se operante all’interno degli uffici che compongono la Divisione Ispettorato]; può essere temporaneamente chiamato a compiti di surrogazione del titolare dell’Ufficio [in genere, tuttavia, come si è detto sopra, nell’ufficio vi saranno altri colleghi della carriera direttiva ai quali, di norma, tale funzione viene attribuita]; è destinatario delle specifiche deleghe che possono essergli individualmente conferite in applicazione di disposizioni interne; può collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attività di studio e di ricerca [questo avverrà soprattutto se il coadiutore è inserito all’interno della Divisione Studi]; può esercitare le funzioni di segretario verbalizzante le sedute della Commissione [se inserito nell’Ufficio di Segreteria della Commissione]; può svolgere compiti di segreteria di organi collegiali, commissioni, comitati e gruppi di lavoro; può essere addetto alle comunicazioni e notificazioni previste dalle norme sul funzionamento della Consob; può altresì svolgere compiti di raccordo operativo e di primo controllo all’interno dell’unità organizzativa cui è assegnato, con assunzione delle relative responsabilità”.

 

Qual è l’orario di lavoro del Coadiutore Consob?

La prestazione di lavoro del coadiutore si articola in un orario settimanale di lavoro che è fissato in trentasette ore e trenta minuti, di norma ripartito su cinque giorni decorrenti dal lunedì al venerdì. Il personale è tenuto a rendere una prestazione minima giornaliera della durata di sei ore e trenta minuti. Prestazioni inferiori alla minima giornaliera e/o all’orario settimanale devono essere autorizzate. Le prestazioni che eccedono tale orario settimanale configurano lavoro straordinario, che è soggetto a specifici limiti annuali per dipendente e a limiti fissati per ciascuna unità organizzativa.

Esiste flessibilità nell’orario di ingresso (tra le ore 7.30 e le ore 9.30), fermo restando che per garantire il presidio di specifiche esigenze operative può essere richiesta la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilità in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera. E’ possibile prevedere che la prestazione lavorativa sia resa su turni o con sfalsamenti in anticipo. 

Il regolamento del personale prevede anche che l’orario di lavoro settimanale di 37 ore e 30 minuti possa essere articolato secondo i seguenti regimi orari particolari: orario concentrato, orario multiperiodale e orario personalizzato. E’ inoltre disciplinato il lavoro part-time e il lavoro reso a distanza.

 

Quali sono le aspettative di carriera di un coadiutore Consob?

Per quanto concerne le aspettative di carriera, il coadiutore può essere promosso, all’interno della stessa carriera operativa, alla qualifica di coadiutore principale mediante selezione di merito e per titoli qualora abbia conseguito una anzianità nella qualifica di coadiutore di almeno otto anni e, per la medesima sessione di avanzamento, non abbia partecipato al concorso interno a funzionario di 2a.

Tuttavia, la principale aspirazione del coadiutore è quella di entrare nella carriera direttiva, superando il concorso interno a funzionario di 2°a. L’accesso a tale qualifica avviene non solo mediante concorso pubblico ma anche mediante concorso interno, bandito annualmente, al quale sono ammessi dipendenti con qualifica di coadiutore principale ovvero con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di coadiutore che non abbiano riportato il giudizio di «insufficiente» nell’ultimo riferimento valutativo annuale (con riferimento ad ogni anno valutativo, infatti, è redatto per ciascun dipendente un rapporto valutativo sulle prestazioni fornite dal dipendente stesso).


Le modifiche della carriera che interesseranno il coadiutore Consob

Nei prossimi anni la disciplina delle carriere in Consob è destinata a subire significative trasformazioni.

In base alla legge istitutiva della Consob, la legge n. 216 del 1974, il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Consob. E proprio in Banca d’Italia, dal primo luglio 2016, è in vigore un nuovo sistema di inquadramento del personale che investe soprattutto la carriera direttiva, e marginalmente quella operativa. 

In particolare, viene introdotta una nuova Area Manageriale e alte professionalità, in cui vengono inquadrate tutte le qualifiche della carriera direttiva. La nuova Area si articolerà in quattro segmenti professionali, cui corrispondono 4 distinte fasce stipendiali articolate in livelli. L’alimentazione della nuova Area avverrà, dall’interno, nel terzo segmento, con i dipendenti che acquisiscono il grado di funzionario di 2° in esito al concorso interno; e nel quarto segmento, mediante un concorso al quale si può accedere dopo cinque anni dall’assunzione in Banca d’Italia. All’avvio della riforma, in via transitoria, è stato previsto che l’alimentazione del quarto segmento possa avvenire anche con coadiutori/coadiutori principali che optino per il reinquadramento e superino uno specifico colloquio. 

L’elemento principale di novità è rappresentato dal nuovo sistema di progressione economica previsto nella nuova Area. Lo scatto di anzianità garantito annualmente, previsto anche in Consob, viene, infatti, sostituito da uno scatto stipendiale che verrà riconosciuto su una scansione temporale di tre anni. L’attribuzione dello scatto avverrà al primo anno, per una limitata fetta di popolazione, con performance di particolare rilievo; al secondo anno ad una fetta dell’80% che presenti una performance positiva; al terzo anno per tutti gli altri. 

In Consob sono in corso le trattative per il recepimento, con le opportune modifiche che tengano conto delle specificità di questa autorità di vigilanza, degli accordi di Banca d’Italia.

 

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