Che cos’è il CNF? Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense. Ai sensi del dell’art. 34 L. 247/2012, il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni.
Composizione
Il CNF è composto da avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Il meccanismo di elezione è basato sull’elezione da parte dei componenti dei vari Consigli dell’ordine su base distrettuale e a loro volta eletti dagli iscritti all’albo, e integra un sistema elettorale che dovrebbe selezionare candidati di altissimo profilo.
Il Consiglio nazionale elegge, al suo interno, il Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, che formano il consiglio di presidenza e nomina altresì i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento (il riferimento deve intendersi effettuato ai “regolamenti interni per il suo funzionamento” di cui all’art. 35, comma 1, lett. b).
Funzioni del CNF
L’art. 35, co. 1, lett. g), 1. 247/2012 elenca in modo dettagliato le competenze del Cnf. In particolare, l’organo di autogoverno della classe forense ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura nazionale. Inoltre:
- conserva una limitata potestà regolamentare, potendo emanare gli atti funzionali al suo funzionamento e, ove occorra, a quello degli ordini circondariali;
- può adottare e aggiornare il codice deontologico;
- provvede alla tenuta dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, dell’elenco nazionale degli avvocati e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;
- promuove attività di coordinamento dei consigli degli ordini territoriali;
- propone al ministro i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia ogni due anni;
- collabora con i singoli Consigli per la conservazione e la tutela dell’indipendenza e del decoro professionale;
- esprime pareri, su richiesta del ministro, in materia di disegni di legge sulla professione e l’amministrazione della giustizia ma anche in merito alla previdenza forense;
- provvede a dare informazioni sulla sua attività amministrativa;
- istituisce e disciplina l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione;
- designa i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi nazionali e internazionali.
Inoltre, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il Cnf può:
- determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
- stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
- stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
Ulteriori funzioni
Con un preciso riferimento costituzionale nell’art. 106 della Carta Costituzionale è stato attribuito al CNF il compito di designare ed istruire le candidature che vengono trasmesse al C.S.M. ai fini della nomina di Consiglieri di Cassazione di provenienza forense.
Inoltre, con la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2005-2006 si è aggiunta una serie di rilevanti competenze, tra cui: il Presidente del CNF è componente di diritto del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione; inoltre spetta al Consiglio nazionale la nomina di un ulteriore membro del medesimo consesso.
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