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In pochi giorni si sono susseguiti molti provvedimenti per il contrasto del coronavirus. Citiamo il decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” il cui fulcro sono le misure di restrizione e contenimento per i settori della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile rivolte a tutti gli uffici giudiziari dello stato italiano.
Ma i provvedimenti destinati a maggiormente incidere sulla vita quotidiana di ognuno di noi sono i due D.P.C.M. firmati dal Presidente Conte a distanza di circa 24 ore l’uno dall’altro. Inizialmente, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 individuava misure restrittive allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle zona più colpite del Paese, ovvero: nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Tali misure hanno riguardato il divieto di spostarsi.
L’immediata entrata in vigore del provvedimento ha comportato la necessità, per il Ministro dell’Interno, di specificare le misure ivi contenute anche al fine di approntare velocemente un sistema di guardia che le rendesse concretamente operative e funzionali al presupposto per il quale sono state emanate.
Cosa cambia con il D.P.C.M. 9 marzo 2020
ll decreto firmato dal premier Conte il 9 marzo, prevede l’estensione a tutta Italia delle restrizioni già adottate per le zone arancioni, comprese quelle degli spostamenti.
Ci si potrà spostare solo per comprovate necessità lavorative o sanitarie, da attestare in apposti modulo di autocertificazione.
Le scuole e le università saranno chiuse fino al 3 aprile, viene sospesa ogni attività sportiva o ludica, e disposta la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Il decreto sospende i servizi per l’infanzia e l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, con indicazione ai presidi di approntare, se possibile, la didattica a distanza; vieta qualsiasi manifestazione sportiva con pubblico, consente gli allenamenti e le gare a “porte chiuse”, sospende tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato, comprese le attività culturali, chiude cinema, teatri, discoteche e sale da ballo; sospende le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e ricreativi; limita la visita ai parenti ricoverati in ospedale o in casa di riposo.
Si consente l’attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 a patto che il gestore faccia rispettare la distanza di un metro tra gli avventori; chiude nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita e i negozi all’interno dei centri commerciali; dispone che nei giorni feriali le farmacie, para farmacie e punti vendita di generi alimentari rimangano aperti garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; consente l’apertura dei luoghi di culto se viene rispettato il metro di distanza tra i fedeli; dispone che i dipendenti pubblici e privati ricorrano al congedo ordinario o alle ferie, oppure siano autorizzati al “lavoro agile”.
La direttiva del Ministro dell’Interno
La direttiva 8 marzo 2020 della Ministra Lamorgese chiarisce che:
- gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione. Divieto assoluto è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
- i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni.
- per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”.
- negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Restano esclusi i passeggeri in transito.
- per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni.
- analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
Il Ministro ha ricordato che la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’art. 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento di un’autorità con pena prevista arresto fino a tre mesi) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave dell’art. 452 c.p.
Si tratta di delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica e che prevede in astratto una pena fino ai 12 anni di carcere.
Gli spostamenti e il modulo di autocertificazione
Per tutta l’Italia gli spostamenti da Comune a Comune e da Regione a Regione avverranno solo previa autocertificazione della esistenza di uno o più fattori, fra quelli su elencati, che lo consentono.
Nella conferenza stampa Conte ha precisato che le false dichiarazioni inerenti alle esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute dichiarate nel modulo sono fonte di responsabilità penale ex D.P.R.445/2000 e che si procederà a verifiche in ordine a quanto dichiarato. Tali responsabilità penali si aggiungono a quelle già individuate nella direttiva.
Le limitazioni invece non riguardano le merci.
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