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Il diritto ai tempi del coronavirus: Costituzione e libertà di circolazione. Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha inciso su alcune libertà fondamentali ad ognuno garantite a livello costituzionale. Mentre si sta combattendo la nuova epidemia 2020 che vede l’Italia come secondo paese come numero di contagi, si cerca di limitare al minimo i contatti sociali tra persone. L’obiettivo è stato annunciato apertamente dal Governo che, tramite i social, ha avviato la campagna hashtag #iorestoacasa.
Può essere limitata la libertà di circolazione per il coronavirus?
Il decreto del 9 marzo prevede espressamente che gli spostamenti, sia in entrata che all’uscita che all’interno dei singoli comuni di tutto il territorio nazionale potranno avvenire per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, oltre che per motivi di salute.
Coloro che si spostano da un Comune all’altro dovranno essere muniti di autocertificazione attestante i motivi,altrimenti, fermati ai posti di blocco, potranno incorrere nella sanzione dell’ammenda o dell’arresto fino a 3 mesi.
Approfondimento: leggi anche Coronavirus e spostamenti: come si compila l’autocertificazione
Per una categoria di persone si prevede il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora: si tratta dei soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Va chiarito che la quarantena domiciliare è stata imposta a scopo cautelativo a tutti coloro che hanno contatti con un infetto e, nelle regioni del sud, molti governatori la hanno imposta per coloro che provengono da regioni del nord, al momento le più colpite dal contagio.
Ulteriori misure disposte dal Governo hanno riguardato il divieto assoluto di assembramenti.
Si riporta il testo dell’art. 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020: “sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Appare evidente che la prima libertà costituzionale ad essere sacrificata (sacrificio, ovviamente consentito ed autorizzato dalla Costituzione stessa) è la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio nazionale.
Art. 16 Costituzione
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino e’ libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
I provvedimenti del nostro Governo sono pienamente rientranti nelle limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità e sicurezza. Il decreto deroga alla libertà di circolazione, costituzionalmente prevista, per fronteggiare l’epidemia, e queste motivazione emergono dalla lettura del preambolo al decreto:
(…) Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale (…).
E la circolazione transfrontaliera tra Stati vicini?
Una nota del Ministero degli Esteri (MAECI) chiarisce che i trasferimenti transfrontalieri per motivi di lavoro sono ammessi.
Le limitazioni […] non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.
Anche la libertà di riunione viene momentaneamente limitata: essa è prevista all’articolo 17 della Carta fondamentale, che così recita:
I cittadini hanno diritti di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Le norme costituzionali che stiamo analizzando hanno la caratteristica di prevedere e autorizzare il libero esercizio di un diritto, e al contempo di vietarlo in presenza di particolari condizioni: e questa è, certamente, l’epidemia in atto.
Ricordiamo infine che, in via generale, e in condizioni di ordinarietà, ogni libertà deve svolgersi nel rispetto altrui ovvero non rendendo possibile, agli altri consociati, l’esercizio dello stesso diritto.
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