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L’obbligo del praticantato
Per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro è previsto lo svolgimento di un periodo obbligatorio di pratica professionale.
Il praticantato è disciplinato dal nuovo regolamento entrato in vigore nel 2015 (D.M. 3-10-2014), che si applica a tutti i tirocini instaurati a decorrere dal 1°-1-2015.
Lo scopo del praticantato, che si svolge presso un professionista abilitato, è far acquisire i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché la metodologia e le competenze, per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro.
Quanto dura?
La durata del praticantato è di 18 mesi, non prorogabili. Al termine dei 18 mesi il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro rilascia il certificato di compiuta pratica.
Successivamente, può essere effetturato l’esame di abilitazione… tenendo presente che il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi 5 anni senza che l’esame sia stato superato!
Anticipare i tempi: partire dall’ultimo anno di Università
Per l’iscrizione al Registro dei praticanti e svolgere il praticantato è necessario normalmente essere in possesso del titolo di studio previsto (laurea quadriennale, laurea specialistica o laurea magistrale).
Il tirocinio può iniziare però anche prima della laurea, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del titolo di studio previsto.
Lo studente, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, frequenterà lo studio professionale di un consulente del lavoro in alternanza studio-formazione.
La durata riconosciuta è di 6 mesi; dopo il conseguimento della laurea, potranno essere effettuati i restanti 12 mesi secondo le regole generali.
Questo vantaggio è riservato ai più meritevoli: è richiesto, infatti, il superamento degli esami del 1° e 2° anno per le lauree, del 1° anno per le lauree magistrali, e tutti gli esami dei primi 4 anni per le lauree a ciclo unico.
Dove informarsi
Questa importante innovazione, che permette di utilizzare proficuamente l’ultimo anno del corso di laurea e di anticipare i tempi per il conseguimento dell’abilitazione, è ormai operativa. Dopo la stipulazione della convenzione-quadro tra il Consiglio nazionale dell’Ordine, il MIUR e il Ministero del Lavoro, sono state concluse diverse convenzioni tra Consigli Provinciali e Università, reperibili sul sito dei Consulenti del lavoro.
La convezione-quadro individua la tipologia di lauree e i corsi ammessi, ma è bene fare riferimento all’ateneo convenzionato per ogni dettaglio, o al Consiglio provinciale dell’Ordine del proprio territorio, per conoscere gli atenei convenzionati.
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