Concorso docentiI 2019: ecco come sarà Con la legge di bilancio 2019 nuove regole per i concorsi a cattedra

 

Condividi

4 min di lettura

Durante gli ultimi mesi le modalità di accesso ai posti da docente nelle scuole secondarie italiane sono state al centro di accese dispute tecniche e politiche.

Alcune delle ipotesi, delle idee e delle proposte avanzate da diversi gruppi, sindacati e partiti politici sono state inserite all’interno della neo-approvata Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) che è destinata a riformare concretamente il sistema di reclutamento e l’accesso nei ranghi scolastici. 

Le modifiche sono formalmente intervenute sul D.Lgs. 59/2017 che, già di per sé, andava a riordinare e semplificare il “sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione” e su cui c’è stata una massiccia riforma proprio dalla citata Legge di Bilancio. 

Il nuovo sistema di reclutamento: addio al FIT 

L’accesso al ruolo dei docenti è adesso composto dai seguenti step:

  • un concorso pubblico indetto su base regionale o interregionale
  • un percorso di formazione iniziale e prova dalla durata annuale;
  • la conferma in ruolo, previa positiva valutazione del percorso di formazione iniziale e prova. 

Come più volte anticipato, è stato abolito il FIT (percorso triennale di formazione e tirocinio) che ha lasciato il posto al percorso di formazione iniziale e prova della durata di un anno, invece di tre. 

Tuttavia, se da un lato viene pertanto prevista l’assunzione subito dopo aver superato tutte le fasi del concorso, dall’altro è opportuno ricordare di come i posti saranno banditi sulla base del fabbisogno effettivo regionale per materia. Potrebbero quindi anche verificarsi casi in cui ci siano classi di concorso di alcune regioni senza alcun posto bandito. 

Requisiti: chi potrà partecipare al nuovo concorso docenti?

Per accedere al concorso a cattedra, il novellato art. 5 del D.Lgs. 59/2017 specifica che è necessario un requisito tra i seguenti: 

  • titolo di accesso in una classe di concorso (secondo le tabelle del DPR 19/2016 e successivo DM 259/2017) ed aver conseguito i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche (art.5, commi 1 e 2, lettere a e b). Fino al 2024/2025 gli ITP (Insegnanti Tecnici Pratici) sono esonerati dal requisito dei 24 CFU;
  • tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si concorre;
  • l’abilitazione sulla specifica classe di concorso (art.5, comma 1);
  • abilitazione in altra classe di concorso o altro grado di istruzione e possesso del titolo di accesso nella classe di concorso per cui si concorre (art.5, comma 5).

Per il sostegno, invece, si richiede anche il possesso di un titolo di specializzazione. 

I candidati potranno concorrere per una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno.

Concorso docenti: le prove

L’iter concorsuale cambierà a seconda che si faccia riferimento alla procedura per posti comuni o alla procedura per i posti su sostegno. Per i posti comuni si prevede (art. 6): 

una prima prova scritta sulle discipline afferenti alla classe di concorso e, per cui, non sarà possibile scegliere una sola tra le discipline afferenti alla classe di concorso;

una seconda prova scritta sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche (24 CFU);

una prova orale sulle conoscenze della propria disciplina, tesa a verificare anche la conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B2 (non è richiesta la certificazione) e le competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Per il sostegno invece saranno previste due prove: 

  • una prova scritta sulla pedagogia speciale, didattica dell’inclusione e le relative metodologie; 
  • una prova orale.

Tutte le prove saranno superate con una valutazione minima di 7/10.

Docenti con 36 mesi di servizio

A seguito dell’abolizione del concorso ad hoc per i docenti con 36 mesi di servizio (anche non continuativo, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione), si è data la possibilità a questi ultimi di partecipare al concorso senza i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche. Inoltre, sempre per i docenti con almeno 3 anni di servizio, è stata prevista una riserva pari al 10% sui posti totali.

 

    Ricevi tutti gli aggiornamenti sulle pubblicazioni d'interesse

    Se hai suggerimenti, commenti o correzioni da segnalare, scrivi a blog.simoneconcorsi@simone.it