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Concorso cancellieri 2021: bando in arrivo per 2700 posti. Ad annunciare il nuovo concorso Ministero della giustizia è l’attuale ministro, Alfonso Bonafede, sul suo profilo social istituzionale. Il concorso 2700 cancellieri è uno dei concorsi più attesi degli ultimi anni. Tuttavia, non sono mancate le polemiche nella platea dei concorsisti che ritengono non corretta le modalità con cui saranno effettuate le nuove assunzioni 2021. Andiamo con ordine e verifichiamo cosa ci dice la norma sul nuovo concorso cancellieri.
Concorso 2700 cancellieri: bando e requisiti
Il nuovo concorso riguarda l’assunzione di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3. Di questo concorso si sa che varranno i titoli e che le prove si svolgeranno su base distrettuale.
Il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica (ossia il diploma), nonché in possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:
- aver svolto almeno tre anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito;
- aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
- aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni e si presume che, così come accaduto per il concorso 400 direttori di tribunale, anche queste prove non saranno gestite e organizzate da Ripam.
Requisiti per accesso o per punteggio?
Allo stato attuale delle cose, si presume che il possesso di uno di questi titoli – oltre al titolo di accesso – sia richiesto per partecipare alla procedura. Di seguito le parole del ministro:
“Questi concorsi si svolgeranno con modalità semplificate più celeri, pensate appositamente per limitare gli assembramenti, nella consapevolezza dell’importanza di un reclutamento veloce, senza naturalmente rinunciare all’accuratezza nella selezione dei candidati.”
A conferma di ciò, l’art. 240bis, co. 7, del D.L. Rilancio rimanda al bando di concorso che dovrà stabilire:
- i punteggi attribuiti ai titoli, inclusa la votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso (diploma) e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato;
- lo svolgimento di un esame frontale del candidato;
- le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
Inoltre, l’Amministrazione giudiziaria può indicare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/2013. Ciò significa, in altri termini, che sicuramente il tirocinio sarà preso in considerazione come solo titolo aggiuntivo e non come requisito per l’accesso.
Prevedere dunque, separatamente, titoli per punteggio aggiuntivo, potrebbe indurre a ritenere che i titoli menzionati nel paragrafo precedente siano necessari per accedere al concorso (e non per ottenere punti in più).
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