Come ci si iscrive all’albo degli avvocati? Tutti i requisiti necessari per iscriversi

 

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2 min di lettura

L’esercizio della professione di avvocato necessita di un percorso lungo e articolato. L’aspirante avvocato, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, aver svolto la pratica forense (o tirocinio ex art. 73), aver superato l’esame di abilitazione, cosa dovrà fare per esercitare la professione? Iscriversi all’albo! E come ci si iscrive all’albo degli avvocati?

 

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Iscrizione all’albo, requisiti

Dunque, quali sono i requisiti necessari per iscriversi all’albo degli avvocati?

  • diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
  • aver svolto la pratica forense (o tirocinio ex art. 73);
  • superamento l’esame di abilitazione forense;
  • essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea;
  • avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
  • godere del pieno esercizio dei diritti civili;
  • essere libero da ogni condizioni di incompatibilità;
  • non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
  • non avere riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, co. 3bis, c.p.p. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374bis, 377, 377bis, 380 e 381 c.p.;
  • essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

A chi inoltrare la domanda?

La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell’ordine. A seguito della delibera di iscrizione, il neo iscritto potrà assumere l’ “impegno solenne” innanzi ai consiglieri del Consiglio dell’Ordine di appartenenza in pubblica seduta (art. 8, L.247/2012).

Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

L’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Cassa Forense).

 

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