Il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), all’art. 195, comma 3, prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie recate dallo stesso Codice, debba essere aggiornata, ogni due anni, in base alla variazione del costo della vita, accertata dall’ISTAT nel biennio precedente.
Tale aggiornamento avviene ad opera di un decreto ad hoc del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Per il biennio in corso, il decreto ministeriale di riferimento è quello del 27 dicembre 2018 (in vigore dal 1° gennaio 2019) che ha pertanto sostituito, secondo la Tabella A, in allegato al decreto stesso, gli importi minimi e massimi delle sanzioni efficaci fino al 31 dicembre 2018.
Il medesimo decreto esclude dall’aggiornamento le sanzioni introdotte alle disposizioni del c.d.s. dal D.L. 113/2018, conv. con modif. in L. 132/2018 (ovvero quelle di cui agli artt. 7, comma 15bis, art. 93, commi 7bis e 7 ter, art. 132, comma 5, art. 213, commi 5 e 8 e art. 214, commi 1 e 8).
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