Che cos’è la fedina penale ? Si tratta di un attestato (certificato) in cui sono riportate tutte le condanne penali definitive di un soggetto, cioè quelle contro cui non è possibile più proporre impugnazione.
Origini
Premesso che l’espressione “fedina penale“ non è giuridicamente corretta ed è di natura gergale, l’origine sembrerebbe essere lombarda, già presente nel gergo milanese tra il ‘600 ed il ‘700. E’ il diminutivo di “fede”, in uso prima nel Lombardo – Veneto per poi diffondersi in tutta Italia. Il termine attuale e corretto per indicare tale documento è, tuttavia, certificato del casellario giudiziale (art. 24 T.U.).
Che cos’è la fedina penale e cosa riporta
Il certificato del casellario giudiziale contiene indicazioni sui provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitivi e relativi all’esecuzione penale, alla capacità della persona: interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno, relativi ai fallimenti (fino al 1 gennaio 2008), di espulsione e i ricorsi avverso questi).
A partire dal 26 ottobre 2019, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume i precedenti certificati penale e civile (previsti dagli articoli 25 e 26 T.U.) e, per il cittadino italiano, contiene anche l’attestazione sulla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
Chi può richiederlo
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello reperibile dal sito della Procura – sezione ufficio del casellario – competente.
Il certificato ha validità per 6 mesi dalla data di rilascio.
Casi particolari
Vi sono, poi, casi particolari in cui la richiesta del certificato del casellario giudiziale prevede regole differenti. Quali:
– Minorenne che non abbia compiuto 16 anni, la domanda va presentata dall’esercente la potestà genitoriale;
– Interdetto, la domanda va presentata dal tutore munito di decreto di nomina;
– Persona detenuta, o inserita in comunità terapeutica, la richiesta può inoltrare per posta o tramite un delegato o, se la persona è sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall’ufficio matricolare del carcere.
– Richiesta proveniente dall’estero.
Costi
Per il rilascio del certificato sono previsti i seguenti pagamenti:
– € 3,92 per diritti di certificato;
– € 16 per bollo, ogni due pagine di certificato;
Se il certificato è richiesto con urgenza (rilascio nella stessa giornata o in quella successiva), va aggiunto un ulteriore costo pari a € 3,92 per diritti di urgenza.
Ci sono casi in cui il rilascio del certificato è gratuito ad esempio quando deve essere:
- esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
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