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Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 6 aprile 2020 un nuovo decreto legge che prevede misure per rispondere alla crisi economica, sociale, produttiva conseguenza momentanea della epidemia da coronavirus. Il comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Governo illustra i temi principali affrontati nel decreto COVID-19 Misure urgenti per le imprese, i settori strategici e la giustizia.
Stop udienze: cosa succederà nei tribunali?
L’articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, aveva già previsto la sospensione dei termini processuali e il rinvio d’ufficio delle udienze al 15 aprile (termine ora prorogato all’11 maggio), con l’eccezione di alcuni procedimenti come le adozioni dinanzi al Tribunale per i minorenni e altri riguardanti il settore penale, fra i quali le convalide di arresti e altri procedimenti urgenti. Il comma 6 dell’articolo 83 con la finalità di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria ha invitato i dirigenti degli uffici, per il periodo compreso fra il 16 aprile (termine ora prorogato all’11 maggio) e il 30 giugno, sentiti i Presidenti delle Regioni e i Consiglio dell’ordine degli avvocati, ad adottare misure fra quelle individuate dal successivo comma 7:
- a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attivita’ urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo,dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga (…) ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche’ l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
La norma di cui all’articolo 83, comma 7, precisa che lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Ulteriore disposizione (art. 83, comma 7, lett. g) riguarda il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, ad eccezione che per quelli con carattere di urgenza elencati al comma 3 dell’articolo 83; infine, si incentiva lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (art. 83, comma 7, lett. h).
I protocolli per le udienze da remoto
Per le udienze dal 16 maggio al 30 giugno due quindi sono i modelli proposti: la trattazione scritta e le udienze da remoto. Le prime consisterebbero in depositi telematici di note e istanze da parte degli avvocati da sottoporre all’attenzione del giudice, che redige il relativo verbale; le udienze da remoto verrebbero celebrate mediante utilizzo di applicazioni che allestiscono una ‘stanza virtuale’ per gli incontri tra magistrato e avvocati.
Nei giorni scorsi è stato diffuso un vademecum con le istruzioni ufficiali impartite dal ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati: la Dgsia ha spiegato ai magistrati come allestire la propria “stanza virtuale” utilizzando il programma Microsoft Teams per gli audio e videocollegamenti a distanza.
Il programma consente alle parti processuali di collegarsi da remoto svolgendo le attività di udienza come se fossero presenti fisicamente.
Mentre gli avvocati manifestano le loro comprensibili perplessità, il Consiglio Nazione forense assicura che «le scelte operative sono state ispirate alla massimizzazione della semplicità d’uso dei nuovi strumenti»; per quanto riguarda le udienze alla quali è necessaria la presenza anche di altri soggetti, per esempio quelle per l’assunzione prova testimoniale, il vademecum per l’utilizzo della app prevede che la testimonianza venga assunta attraverso digitazione di deduzioni e osservazioni con la condivisione e l’invio di documenti in pdf e verbalizzazione a cura del magistrato. Si tratterebbe in sostanza di applicare l’articolo 257bis del codice di procedura civile (testimonianza scritta), strumento, questo, introdotto dalla Legge 69/2009 e mai finora inutilizzato.
La norma di cui all’articolo 257bis è da leggere in combinato disposto con l’articolo 103bis delle disposizioni di attuazione al c.p.c., che prevede l’assunzione della testimonianza scritta attraverso modulo conforme al modello approvato con decreto dal Ministero della Giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione.
Non resta che attendere le decisioni degli organi direttivi dei nostri uffici giudiziari.
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