Modifiche al codice della proprietà industriale Abolito il requisito della rappresentazione grafica del marchio

 

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Il  Codice della proprietà industriale si rinnova con due decreti gemelli: D. Lgs. 20/2/219, n. 15 e D. Lgs. 19/2/2019.
Il primo decreto, che dà attuazione alla direttiva (UE) n. 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa,  per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni sul marchio comunitario, reca importanti novità fra le quali si segnalano: 

abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio: sono suscettibili di costituire marchio d’impresa  anche i suoni, e quindi non più necessariamente i segni rappresentati mediante strumenti grafici; il segno deve comunque essere preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo;
introduzione della disciplina dei marchi di certificazione;
introduzione della disciplina del procedimento amministrativo di decadenza e nullità.

Il secondo decreto riguarda l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1257/2012,  sulla cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato con L. 214/2016.  

La novità del provvedimento consiste nella introduzione di un nuovo brevetto europeo con effetto unitario, il quale, dopo  la  concessione, è  destinato a rimanere automaticamente convalidato  in  tutti  i  paesi  UE e sottoposto ad una giurisdizione comune.

 

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